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Il giudizio direttissimo




Il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato sono riti diretti ad anticipare il dibattimento e nei quali difetta l'udienza preliminare.
In particolare il giudizio direttissimo oltre a mancare dell'udienza preliminare non ha la fase degli atti preliminari al dibattimento e di conseguenza non è richiesto il deposito delle liste testimoniali. Il giudizio direttissimo è previsto dal codice di procedura penale in tre ipotesi.
La prima prevista dal codice è enunciata dall'art. 449,1 c.p.p., per cui "quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il p.m., se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall'ergastolo". Una volta effettuata la convalida dell'arresto si procederà al giudizio direttissimo; se, invece, l'arresto non viene convalidato il giudice restituisce gli atti al p.m. e si discute se, in tal caso, il p.m. debba necessariamente richiedere l'archiviazione. Nonostante la mancata convalida dell'arresto il giudice può egualmente procedere a giudizio direttissimo allorquando sia il p.m. sia l'imputato vi consentano.
La seconda ipotesi è prevista per il caso in cui il p.m., anziché presentare direttamente l'imputato al giudice del dibattimento, chieda ed ottenga la convalida dal giudice delle indagini preliminari. In tal caso si procederà a giudizio direttissimo se successivamente alla convalida il p.m. presenti l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.
N questa situazione, peraltro, è necessario che il p.m. abbia ottenuto dal giudice l'applicazione di una misura cautelare, che protragga lo stato di custodia. Infatti, il comma 4. Dell'art. 449 c.p.p. richiede che l'imputato sia presentato dal p.m. all'udienza e tale presentazione presuppone una disponibilità fisica dell'imputato da parte del p.m.
La terza ipotesi di giudizio direttissimo si ha nei confronti della persona, la quale nel corso dell'interrogatorio abbia reso confessione. Il legislatore non precisa quale sia l'oggetto della confessione di tutti. A nostro avviso, la confessione deve avere per oggetto il reato e, quindi, una fattispecie criminosa completa di tutti i suoi elementi.
L'imputato libero che abbia reso la confessione è citato a comparire ad una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Se, invece, l'imputato che ha confessato è in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede, è presentato all'udienza nel medesimo termine.
In tutti i casi di giudizio direttissimo, quando il reato per cui è richiesto il rito speciale risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In ogni caso, se la riunione risulta indispensabile prevale il rito ordinario
Per quanto concerne lo svolgimento del giudizio direttissimo, si osservano le disposizioni dettate per il dibattimento. Dal momento che manca la fase degli atti preliminari al dibattimento, la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Inoltre, il p.m., l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena. L'imputato è, altresì, avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a 10 giorni e se esercita tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Se il giudizio direttissimo risulta promosso in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 449 c.p.p. è ravvisabile una nullità assoluta.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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