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Definizione dei diritti umani


L’uomo si trova in una situazione dove le sue scelte non sono rapportate solo a sé stesso in quanto ha una natura sociale e condivide la propria vita. Si pone il problema dell’individuazione di regole universali necessarie per la convivenza civile e per la condivisione dei valori etici. Tali regole sono i diritti umani.
Due scuole di pensiero:
1. Giusnaturalismo: i diritti sono esterni e preesistenti all’uomo
2. Giuspositivismo: i diritti sono interni e sanciti dall’uomo tramite le leggi

I DDU (diritti dell’uomo) sono diritti pre- e sovra-statali; sono innati nell’uomo e irrinunciabili.
La loro validità viene sottratta al riconoscimento e disconoscimento statale; derivano da una fonte di diritto sovra-positiva di diritto naturale o divino, oppure dal fatto stesso di essere uomini. La loro accettazione nell’ordinamento costituzionale positivo dello Stato non ha perciò effetto costitutivo, ma solo carattere dichiarativo.
Da questa definizione emergono alcune caratteristiche:
- sono diritti precedenti allo Stato
- la loro validità non dipende dal riconoscimento dello Stato, ne lo Stato può decretarne l’invalidità: essi sono validi di per sé
- esistono anche prima della Costituzione
- hanno, nei confronti della legge positiva, un valore di limite ed una funzione di controllo che ne decreta o meno la legittimità

Un’altra definizione: per Diritti Umani s’intendono i bisogni essenziali della persona, che devono essere soddisfatti perché la persona possa realizzarsi dignitosamente della integrità delle sue componenti materiali e spirituali.
Lo Stato riconosce tali diritti come “fondamentali” e fa obbligo di rispettarli.

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