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Art. 2352, paragrafi appunti disponibili

Elenco dei paragrafi che approfondiscono il tema Art. 2352, ordinati in base alla data di pubblicazione.
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Alcune operazioni particolari: azioni in pegno, diritti di opzione e cartolarizzazione

AZIONI IN PEGNO: esiste società A che ha azioni società B. A 100% di B. A deve fare finanziamento e da in garanzia le azioni di B. Non si può fare l’ipoteca sulle azioni perché l’ipoteca si può fare solo sui beni immobili. Quindi per dare le azioni in garanzia si usa il pegno perché il pegno si usa per azioni mobili. Le azioni in pegno le detiene fisicamente la banca → quando c’è l’assemblea si presenta il creditore pignoratizio perché è lui che ha in mano le azioni. Secondo queste regole sembrerebbe che la banca controlla la società perché ha il diritto di voto, ma in realtà quel diritto...