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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO I - ART.76

ART.76 – PERIODO DI IMPOSTA
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84209.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.
3. [Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56210, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107211, commi 1 e 2]212.
Il periodo di imposta è determinato dalla legge o dall’atto costitutivo, solo se non fosse determinato da questi, allora il periodo di imposta corrisponde all’anno solare.
A ciascun periodo di imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, vuol dire che ciascuno periodo di imposta determina il proprio reddito e non può tenere conto delle eventuali influenze degli esercizi precedenti. Però delle perdite si può tenere conto.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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