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Tutela delle libertà nelle Costituzioni e Carte dei diritti


Nelle Costituzioni/Carte dei diritti a partire dal secondo dopo guerra la tutela delle libertà è un elemento immodificabile e strutturalmente stabile.

Art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Garantisce la libertà di informazione in riferimento ad ogni profilo in cui essa si manifesta, enfatizzando la dimensione attiva/passiva/riflessiva della libertà di informazione.

Art. 5 della Costituzione della Repubblica federale tedesca del 1949:
“1) Ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti o immagini, e di informarsi senza ostacoli da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e la libertà d’informazione mediante radio e film. Non esiste censura.
2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nei provvedimenti legislativi per la difesa della gioventù e nel diritto all’onore personale.
3) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non esime dalla fedeltà alla Costituzione.”

Nel comma 1 si inserisce l’oggetto da tutelare e garantire = il diritto di espressione, libertà di espressione/informazione, libertà di stampa, inoltre si sottolinea che non esiste la censura.
Nel comma 2 vengono presentati i limiti dei diritti nelle disposizioni delle leggi generali (un limite può essere inserito generale e non per aspetti specifici), nei provvedimenti legislativi per la difesa della gioventù (come ad esempio il limite “vietato ai minori”), e nel diritto all’onore personale (il limite della libertà di espressione si verifica quando si lede l’onore personale rischiando anche le sanzioni).
Nel comma 3 si afferma che arte/scienza/ricerca/insegnamento sono liberi e senza limitazioni, ma per quanto riguarda la libertà di insegnamento c’è una specificazione: la federazione tedesca nata dopo la guerra è anti-totalitaria e non vuole forme di negazionismo per quello che c’è stato per cui anche l’insegnamento non deve negare il nazismo e la sua storia (la libertà d’insegnamento è assoluta ma non ci deve essere negazionismo).

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà del Consiglio d’Europa (CEDU-1950).
Art. 9: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1) Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 
2) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Art. 10: libertà di espressione
1) Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 
2) L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Con la legge del 1955 si adattò l’ordinamento italiano alla CEDU e le norme in essa contenute sono entrate a far parte del diritto interno con legge ordinaria.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (2000)
Art. 10: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2) Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio

Art. 11: libertà di espressione e d’informazione
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2) La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati

Nel comma 2 si indica che la libertà di espressione non c’è se non viene garantito il rispetto alla libertà dei media, inoltre deve essere anche garantito il pluralismo dei media (ci devono essere più media possibili per dare più fonti mediatiche).
Il Trattato di Lisbona del 2007 si propone come trattata di revisione di quello del 2000.

Nella nostra Costituzione (entrata in vigore nel 1948) i riferimenti alla libertà di informazione sono racchiusi in due norme distinte:
Art. 15: libertà di corrispondenza e di comunicazione
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
Questo articolo separa la libertà dalla segretezza, la libertà rappresenterebbe una salvaguardia contro le interferenze di terzi in grado di impedire/ostacolare lo stabilirsi del contatto tra mittente e destinatario, mentre la segretezza starebbe ad impedire abusive violazioni del contenuto della corrispondenza nel transito dal mittente al destinatario.
Art. 21: libertà di manifestazione del pensiero
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Nel comma 1 viene sancita l’esistenza di una libertà generale di informazione, spettante a tutti gli esseri umani, sia in senso sostanziale (consistente nella libertà individuale di esprimere il proprio pensiero) che strumentale (che concerne i diversi mezzi di comunicazione che possono servire ad esprimere e trasmettere il proprio pensiero).
I commi successivi (dal 2 al 5) si indirizzano specificatamente al tema della libertà di stampa, mentre l'ultimo comma riguarda i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero in Italia riacquistando un carattere più generale.

Si nota l’assenza di una specifica disciplina della libertà di informazione e di un diritto all’informazione, la Costituzione italiana si preoccupa di tutelare espressamente il solo versante attivo della libertà di espressione trascurando le garanzie formali relative al versante passivo e riflessivo di questa libertà.

All’interno del sistema costituzionale italiano la libertà di manifestazione del pensiero trova una collocazione in primo piano poiché si tratta di un diritto fondamentale e inviolabile. Inoltre la libertà di espressione del pensiero è la pietra miliare di un ordinamento democratico.

Per comprendere fino in fondo l’Art. 21 bisogna comprendere il periodo storico in cui venne elaborato: subito dopo la guerra, caduto il regime instaurato dal ventennio fascista, la massima preoccupazione per l’Assemblea costituente era quella di evitare il ripetersi delle esperienze passate per cui ci fu una grande attenzione a vietare ogni forma di censura o limitazione della libertà di stampa.

La differenza fondamentale tra l’Art. 15 e l’Art. 21 non si trova nel contenuto/oggetto cui prestano tutela poiché in entrambi i casi riguarda la trasmissione del pensiero umano, ma si trova nelle modalità prescelte per esternare il pensiero umano
• l’Art. 15 riguarda una particolare modalità di espressione del pensiero tra un mittente e uno o più destinatari individuati, in forma esclusiva con carattere unipersonale e riservato. La libertà di corrispondenza consiste nella salvaguardia del diritto alla riservatezza dell’individuo.
• l’Art. 21 riguarda una generalità indeterminata di destinatari con carattere diffuso e pubblico. La libertà di manifestazione del pensiero va individuata nella libera circolazione delle informazioni, nel pluralismo delle idee.
La giurisprudenza costituzionale evidenzia il collegamento tra i due articoli affermando che il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da nessuno dei poteri se non in ragione della tutela dell’interesse pubblico.


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