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IL MARE TERRITORIALE E LA ZONA CONTIGUA


MARE TERRITORIALE: fascia di territorio costiero equiparata, in quanto a sovranità, al territorio dello Stato. In queste acque la navigazione è materia degli stati sovrani (codice di navigazione). L'acquisto della sovranità sul mare territoriale è automatico. Estensione: limite massimo di 12 miglia nautiche dalla LINEA DI BASE (limite interno dietro il quale vi sono le acque territoriali a cui si può accedere solo previa autorizzazionr) → in caso di coste lineari si parte dal punto di bassa marea, in caso di coste frastagliate si parte dai punti più sporgenti che vengono uniti tra loro con un sistema di linee rette (CIJ per risolvere una controversia tra GB e Norvegia). Montego Bay tratta anche delle baie (art. 10). Se la distanza tra i punti naturali d’entrata della baia non supera le 24 miglia, il mare territoriale viene misurato a partire dalla linea che unisce i punti e le acque della baia sono considerate acque interne. Se la distanza tra i punti supera le 24 miglia, la retta si traccia all’interno della baia dai primi punti distanti 24 miglia, in modo da lasciare alle acque interne lo spazio più ampio possibile. Sono considerate baie e, quindi, regolate da queste norme, tutte quelle insenature che penetrino nel territorio per almeno un semicerchio avente per diametro la distanza tra i punti estremi.
Gli altri golfi, dall'imboccatura più larga del diametro interno possono essere chiusi interamente.
L’art. 10, indipendentemente dalla superficie, definisce come acque interne anche le baie storiche, cioè insenature sulle quali lo Stato costiero vanta diritti esclusivi consolidati nel tempo, grazie anche all’acquiescenza degli altri Stati.
I poteri sul mare territoriale sono gli stessi che lo Stato esercita sulla terraferma, ma esistono due limiti alla sovranità sul mare territoriale (che non esistono per le acque interne):
1) Diritto di passaggio inoffensivo. Montego Bay lo definisce (artt. 17 e ss.) come il diritto al passaggio pacifico di ogni nave straniera sul mare territoriale, per attraversarlo, per entrare nelle acque interne, per prendere il largo, per rotta vantaggiosa, sempre che il passaggio sia continuo e rapido.
Il passaggio è inoffensivo (art. 19) quando non reca pregiudizio alla pace e alla sicurezza dello Stato costiero e nel rispetto delle norme interne in materia doganale, di pesca e sanitaria. In tali casi lo Stato costiero può adottare tutte le misure necessarie ad impedirlo. Le norme sul passaggio inoffensivo si applicano a tutte le navi e, quindi, anche alle navi da guerra e ai sottomarini che, però, devono navigare in superficie.
Eccezionalmente lo Stato costiero può chiudere al traffico il mare territoriale per motivi di sicurezza o per procedere a manovre militari, dopo aver adeguatamente reso pubblica l’iniziativa.
Per gli stretti, meno ampi di 24 miglia, quindi totalmente costituiti da mare territoriale, quando essi mettono in comunicazione due zone di mare in cui la navigazione è libera, Montego Bay (artt. 37 e ss.) stabilisce che le navi hanno diritto di “transito non limitabile con sospensione”. Tali stretti, possono essere sorvolati e attraversati da sottomarini anche non in superficie. Per gli altri stretti, c’è solo un diritto di passaggio inoffensivo non limitabile con sospensione.
2) Giurisdizione penale sulle navi straniere: osservato nella prassi, riguarda l’esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere da parte delle autorità dello Stato territoriale. Essa non può esercitarsi per fatti puramente interni alla nave straniera, che su di essa si esauriscono, senza alcuna ripercussione all’esterno e che non possono turbare la vita della comunità territoriale. La distinzione viene applicata anche alle navi nei porti.
ZONA CONTIGUA: di recente creazione (1958, Convenzioni di Ginevra). Zona che si estende fino alle 24 miglia nautiche. Libertà di navigazione delle navi. Su questa zona però lo stato può intervenire contro il contrabbando e contro violazioni sanitarie a patto che vi sia un possibile contatto tra nave e stato costiero (art 33 Montego Bay).

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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