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PIATTAFORMA CONTINENTALE E ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA


PIATTAFORMA CONTINENTALE: riguarda lo sfruttamento dei fondali. Diritto affermatosi subito dopo la seconda guerra mondiale con la generale accettazione della dottrina enunciata dal presidente americano Truman nel 1945. In base ad esso gli Stati Uniti rivendicavano il controllo e la giurisdizione sulle risorse di quella parte di fondo marino, estesa anche centinaia di miglia, che costituisce il prolungamento, a fondo costante (200 metri), delle terre emerse (per poi precipitare o degradare negli abissi). Il diritto di sfruttamento della piattaforma continentale è automatico. Estensione da 200 a 350 miglia (comunque minimo 200 se sei piccolo). Per gli stati che si fronteggiano si ricorre al criterio della linea mediana/dell'equidistanza. Metodo usato anche per gli stati contigui. Quando esso risulta svantaggioso o difficile (o non tiene abbastanza conto della distribuzione delle risorse), però, si può ricorrere ad accordi basati su un criterio di equità. Infatti l'equidistanza non è considerata vincolante (CIJ); essa viene usata come base e poi può essere corretta in base ad altri fattori. In assenza di accordi il criterio di equidistanza non è automatico.
CASO LIBIA VS MALTA 1985 : controversia posta volontariamente alla CIJ in caso di mancato accordo tra stati. Interessi petroliferi. Malta pretendeva che venisse tracciata la linea, la Libia solo i principi generali (affermando che non avrebbe accettato una linea stabilita dalla CIJ). La CIJ si è limitata a delineare la parte tra Libia e Malta, senza intervenite in merito all'Italia. La convenzione di Montego Bay non era ancora in vigore, quella di Ginevra non era stata firmata da Malta. La CIJ applica Montego Bay ritenendola conforme al diritto consuetudinario. Sancisce che bisogni delimitare in base ai principi di equità tenendo in considerazione le circostanze del caso. Stabilisce di tracciare una linea mediana da riadattare in base al contesto geografico. Il lieto fine vede un accordo favorevole a Malta nel 1987.

ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA: affermatosi negli anni ’60 e propugnato dai Paesi latino-americani e dai Paesi in sviluppo, per estendere lo sfruttamento delle risorse del fondo, del sottosuolo e delle acque sovrastanti, in una zona marina distante anche 200 miglia dalla costa, considerata di pertinenza dello Stato costiero. Istituto che tende a superare le norme relative alla piattaforma continentale. L'acquisto della ZEE non è automatico! E la delimitazione della piattaforma continentale non comporta automaticamente la ZEE → NO identità di regime. La ZEE si deve comunque fermare a 200 miglia nautiche (a partire dalla linea di base). L'Italia non ha delimitato una ZEE, in Europa la tendenza è di limitare delle Zone di Protezione Ambientale inerenti all'inquinamento invece che allo sfruttamento. Le acque della ZEE restano comunque internazionali, a navigazione libera, servirà un'autorizzazione solo per la pesca (controllo di risorse biologiche e minerarie).
Può succedere che i diritti sulla zona economica esclusiva si sovrappongano a quelli della piattaforma continentale, quando questa si estende per 200 miglia e oltre dalla linea del mare territoriale. Montego Bay (art. 82), nel rispetto della communis opinio, stabilisce che la giurisdizione dello Stato costiero, in tal caso, si allarga sull’intera estensione della piattaforma, stabilendo tuttavia che parte dei ricavi dello sfruttamento delle zone situate tra le 200 miglia e il margine continentale, limite estremo della piattaforma, debba essere versata all’Autorità internazionale dei fondi marini.
Per gli Stati che non hanno accesso al mare, con sviluppo minimo di coste o con accesso a mari chiusi e semichiusi, Montego Bay (artt. 69 – 70) prevede il diritto a partecipare, su base convenzionale, allo sfruttamento di parte delle risorse biologiche eccedenti, non minerarie, delle zone economiche esclusive degli Stati costieri.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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