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Concetto di sicurezza sociale nella giurisprudenza


Il sistema di sicurezza sociale (welfare) si riferisce a quel complesso di attività, a preminenti fini di solidarietà, con cui lo Stato fornisce ai cittadini prestazioni garantendo loro “una stabile e completa libertà dal bisogno”.
In un sistema di sicurezza sociale possono delinearsi in sostanza tre tipi di interventi da parte dello Stato:
1. assistenza socio-sanitaria: si tratta di interventi che vengono erogati a favore di quelle persone che si trovino in stato di bisogno e questo non sia protetto, totalmente o parzialmente, dal sistema previdenziale.
Gli interventi in questione si riferiscono indistintamente tutti i cittadini poiché lo Stato, direttamente, si assume l’onere di fornire a chiunque si trovi nelle prendete situazioni di bisogno tutto ciò che gli è necessario sotto il profilo sanitario, economico o lavorativo.
    Si distinguono:
a. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: sono finalizzate alla promozione della salute e sono di competenza delle aziende sanitarie locali e a carico delle stesse;
b. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: sono tutte le attività finalizzate a supportare la persona in stato di bisogno, condizionante lo stato di salute; tali attività sono di competenza dei Comuni e prevedono interventi a favore dell’infanzia, della adolescenza, di adulti con limitazione dell’autonomia, e sono anche di natura economica
Il finanziamento è fondato principalmente sul prelievo fiscale;
2. previdenza sociale: si tratta di interventi destinati non a tutti i cittadini, ma ai soli lavoratori, al realizzarsi di determinati rischi, dipendenti dal lavoro stesso o non.
    Il finanziamento di tali interventi è basato sui contributi previdenziali versati dai datori di lavoro.
    Si tratta in pratica delle cosiddette assicurazioni sociali:
a. assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL);
b. assicurazioni di previdenza sociale (INPS);
3. interventi di beneficenza: si attuano attraverso la corresponsione di somme di denaro o di altri beni ai soggetti bisognosi o in stato di indigenza.
A questo compito provvedono soprattutto le Regioni.
Anche l’onere economico di tali interventi ricade sugli introiti fiscali dello Stato.
L’organizzazione statale dell’assistenza sanitaria contempla non solo interventi di tipo curativo, necessari allorché si verifichi una condizione di malattia, ma anche altri di ordine preventivo, riabilitativo e medico legale.
È proprio per seguendo tali finalità che è stata attuata in Italia la riforma sanitaria del 1978.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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