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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico


In sede civile il rapporto medico-assistito, come si è visto, è inteso come un rapporto contrattuale: perciò la responsabilità nella quale il professionista può incorrere nell’assolvimento dell’incarico conferitogli dal proprio assistito è di natura contrattuale.
Si parla di responsabilità extracontrattuale quando il medico agisce al di fuori di un accordo specifico coll’assistito, ad esempio allorché si verifichino eventi imprevisti (traumi della strada, prestazioni d’urgenza, ecc…).
In questi casi il medico chiamato a rispondere dei danni eventualmente cagionati solo quando si dimostri che abbia violato il principio generale del neminem ledere, cioè nell’ipotesi di condotta illecita, da cui deriva il danno ingiusto.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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