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Tutela del disabile nel rapporto di lavoro

Nei confronti del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente non devono essere poste in essere condotte discriminatorie, in quanto egli ha diritto al trattamento retributivo e normativo disposto dalle leggi e dai contratti collettivi, oltre a non poter essere impiegato in modo incompatibile con la propria disabilità. 
Qualora la disabilità di un soggetto si aggravi, egli ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'aggravamento persiste. Tuttavia se l'aggravamento, ovviamente accertato da apposite commissioni, si presenta come definito, il datore di lavoro può ottenere la risoluzione del rapporto, tramite esercizio del diritto di recesso, ossia per mezzo di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il disabile, inoltre, può essere licenziato anche per giusta causa o giustificato motivo al pari di ogni altro lavoratore che non attenga alla sua condizione personale di inabilità, o anche per riduzione del personale, sempre che non si leda la quota di riserva, in quanto in tal caso il licenziamento è annullabile. Comunque il datore di lavoro dovrà sostituirlo con altro disabile. 
La Corte costituzionale, tra l'altro, prima dell'emanazione della L.68/1999 aveva previsto che l'assunzione obbligatoria prevista a favore dei disabili non è anticostituzionale, in quanto garantisce l'osservanza dell'art.38 comma 3 della Costituzione, secondo cui gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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