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Cause di invalidità del matrimonio

Le cause di invalidità del matrimonio sono:
a)l’assenza di uno dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio.
b)sussistenza dell’impedimentum criminis. Vi è inoltre il divieto di contrarre matrimonio,  fra la persona condannata per omicidio consumato o tentato e il coniuge della vittima;
c)interdizione giudiziale  o incapacità naturale di uno dei coniugi;
d)vizi del consenso: come:
-violenza: fisica o morale;
-errore: sull’identità o la  qualità della persona(es. malattia fisica o psichica), sentenza di condanna o dichiarazione di delinquenza abituale, incapacità di intendere e di volere(l’azione di annullamento non può essere proposta se vi è stata coabitazione per 1 anno dopo che sia cessata la violenza).
e)simulazione: cioè quando gli sposi hanno convenuto di non adempiere gli obblighi e i diritto derivanti dalle nozze (es. la mancata consumazione, legittima la domanda di divorzio).
Il coniuge che conosceva la causa di invalidità nascondendola all’altro è passibile di ammenda. La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti ma non rispetto ad eventuali figli concepiti prima della sentenza.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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