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Diritti relativi alla navigazione Marittima

Ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello stato di cui ha la nazionalità (stato della bandiera) . Costituiscono eccezioni al potere esclusivo dello stato:
a) pirateria: la nave pirata, cioè quella che compie violenze contro le altre navi, può essere catturata da qualsiasi stato e sottoposta a misure repressive;
b) contrabbando di guerra in tempo di pace: lo stato nel cui territorio è in atto una guerra civile può visitare e catturare, anche in acque internazionali, qualsiasi nave che voglia aiutare gli insorti.
c) diritto di visita:  si tratta di un limitato diritto di visita delle navi altrui in alto mare da parte di navi da guerra, quando vi è un fondato sospetto che la nave pratichi  la pirateria o la tratta di schiavi, che faccia partire trasmissioni radio-televisive non autorizzate, che adoperi la bandiera in maniera fraudolenta.
d) nave straniera nella zona economica esclusiva: se la nave entra nella zona esclusiva di un altro stato, questo può esercitarvi tutti i poteri connessi alla regolamentazione dello sfruttamento delle risorse;
e) diritto di inseguimento: l’inseguimento deve cessare se la nave entra nel mare territoriale di un altro stato.
f) bandiera ombra: ogni stato fissa le condizioni per immatricolare le navi nei propri registri navali.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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