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Caratteristiche del silenzio inadempimento

Caratteristiche del silenzio inadempimento

Costituiscono FATTORI INNOVATIVI rispetto al passato:

1.L’autodeterminazione di tempi certi per la chiusura dei procedimenti;

2.L’individuazione di un responsabile.

Restano comunque 2 problemi:
a)La qualificazione del comportamento omissivo della p.a. (silenzio).
b)La validità o meno di un eventuale provvedimento tardivo.


a)SILENZIO = “comportamento di inazione”.
    La legge qualifica l’inerzia della p.a. equiparando la condotta omissiva agli effetti di un     provvedimento di rigetto o di accoglimento dell’istanza: c.d. SILENZIO SIGNIFICATIVO     nelle 2 fattispecie:
SILENZIO DINIEGO
SILENZIO ASSENSO

Laddove manchino qualificazioni legislative esplicite, il silenzio può comunque assumere valore di COMPORTAMENTO CONCLUDENTE se sussiste un rapporto giuridico tra     amministrazione e cittadino per effetto del quale la prima abbia l’obbligo di provvedere: c.d. SILENZIO RIFIUTO o SILENZIO INADEMPIMENTO, per indicare la situazione che si     verifica quando il privato presenta una istanza alla p.a. e questa, pur avendo l’obbligo di provvedere, rimanga inerte (violazione obbligo di provvedere).
   
SILENZIO SIGNIFICATIVO → FONTE: è la legge
SILENZIO RIFIUTO o INADEMPIMENTO → è frutto dell’opera “creativa” del giudice, mosso dall’esigenza di assicurare agli amministrati un minimo di garanzia.
   
Va precisato che  il SILENZIO non integra alcun provvedimento fittizio, né tacito, ma     costituisce un mero comportamento. Perciò è preferibile parlare di SILENZIO INADEMPIMENTO, anziché silenzio rifiuto, al fine di sottolineare che l’inerzia costituisce violazione di un obbligo di provvedere pasto a carico dell’autorità per la tutela del soggetto interessato all’emanazione dell’atto.

In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, l’omissione di provvedimento da parte della p.a. può acquistare rilevanza, come ipotesi di silenzio inadempimento, solo qualora sussista un obbligo di provvedere e l’interessato abbia formalmente diffidato l’amministrazione assegnandogli un termine per adempiere.

Art. 2 della legge sul procedimento: determinato il superamento dell'iter di emersione del silenzio rifiuto, fondato sulla diffida sostituendolo con un iter basato semplicemente sul decorso del termine. Nel sistema antecedente la diffida aveva la funzione di "rendere univoco il silenzio come espressione volontà negativa" attraverso fissazione di un termine tale da concretizzare inadempimento.
Ciò non ha più senso in un sistema dove ogni procedimento ha termine certo.
Laddove la p.a. non emani un provvedimento entro il termine prestabilito, si determina una violazione dell'obbligo di provvedere con automatica formazione del silenzio inadempimento e conseguente possibilità per l'interessato di esperire ricorso giurisdizionale.
Il giudice può imporre obbligo di pronuncia espressa, in caso di fondatezza della pretesa sostanziale prospettata.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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