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Caratteristiche della famiglia di fatto

Caratteristiche della famiglia di fatto


Persone di sesso diverso che convivono MORE UXORIO + eventuali figli.
Manca sino ad oggi una regolamentazione del fenomeno le norme sono sporadiche e prive di coordinamento che attribuiscono isolati effetti giuridici – dottrina e giurisprudenza si confrontano continuamente.
La Cassazione ha precisato (sent. 3505/1998) che si deve parlare di famiglia di fatto se non c’e un semplice rapporto occasionale e c’è un carattere di stabilità che lo rende rilevante sotto il profilo giuridico.

Si deve tenere conto dei RAPPORTI TRA I CONVIVENTI di fatto (1) RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI (2) RAPPORTI FRA CONVIVENTI E 3° (3)
Hanno scarsa rilevanza, non vi sono diritti e doveri reciproci alla coabitazione, assistenza materiale e fedeltà come fra i coniugi.
In particolare:
Reciproca assistenza materiale e prestazioni alimentari: ADEMPIMENTO di una OBBLIGAZIONE NATURALE
Tra i conviventi NON SUCCESSIONE LEGITTIMA
L’interruzione non ha bisogno di un atto formale e non è titolo di pretese al risarcimento
La collaborazione lavorativa (se non è lavoro subordinato) è assistita da presunzione di gratuità
In caso di cessazione di convivenza il genitore affidatario dei figli può continuare ad abitare la cosa familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore
Equiparati a quelli della famiglia legittima     DIRITTO e DOVERE di M.E.I. i figli nati fuori dal matrimonio
Art. 317 bis:    potestà dei genitori o di quello che lo ha riconosciuto poi vedi codice (art. 250 e seg.) per gli effetti successori  - come il figlio legittimo (ma vedi art. 537 3)
“coniuge divorziato perde il diritto agli alimenti o al mantenimento se, convivendo con altri, riceve mantenimento familiare di fatto. (si deve provare continuità e regolarità del rapporto)
pretesa al risarcimento del danno non solo morale per i PRETIUM DOLORIS subito dal partner di fatto superstite ma anche patrimoniale nei confronti del 3° che abbia cagionato l’uccisione. Si tutela così L’ASPETTATIVA di MANTENIMENTO in relazione alla previsione del perdurare della convivenza già stabile e duratura.
Art. 199 c.p.p. astensione dalla testimonianza del convivente.

C’è bisogno di una regolamentazione + completa. E’ difficile anche la regolamentazione delle UNIONI TRA OMOSESSUALI  anche se ci  sono stati degli interventi favorevoli riconoscendo la convivenza e considerando le prestazioni come adempimenti di obblighi naturali.
Parola chiave:    Dottrina, Giurisprudenza, Stabilità, Durevolezza.
(Artt. 433 – 448)

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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