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La disciplina per la pubblicità ingannevole e comparativa


La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

La pubblicità ingannevole è vietata.
Per “pubblicità ingannevole” si intende quella che in qualsiasi modo sia idonea a indurre in errore le persone cui è rivolta e che possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero possa ledere un concorrente.
Essenziale ai fini dell’individuazione della pubblicità ingannevole è dunque la sua idoneità a trarre in errore i destinatari.
La scorrettezza del messaggio può dipendere dal suo contenuto, dalle modalità di presentazione o dalla eventuale presenza di omissioni.
La pubblicità deve anche essere trasparente e chiaramente riconoscibile come tale: sono pertanto vietate la pubblicità occulta e quella subliminale.
La pubblicità non trasparente è infatti idonea ad eludere le normali difese critiche che il consumatore pone normalmente in essere di fronte a messaggi promozionali chiaramente riconducibili come tali, pregiudicandone la libertà di scelta.

Il d.lgs. 145/2007 disciplina infine la pubblicità comparativa, cioè quella pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente determinato o i suoi prodotti o servizi.
Tale forma di pubblicità, prima considerata illecita perché troppo aggressiva, è ora consentita, a certe condizioni, in quanto idonea ad aumentare la trasparenza del mercato.
A tal fine, il legislatore prevede che essa oltre a non essere ingannevole, debba confrontare oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili di beni che soddisfino gli stessi bisogni.
Essa inoltre non deve generare confusione tra i beni né gettare discredito sui concorrenti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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