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La trasparenza dei mercati

La trasparenza dei mercati

Col recepimento della direttiva Mifid 39/2004/CE è stata dettata una nuova disciplina in materia di mercati, che prevede che le negoziazioni di strumenti finanziari possano avvenire nell’ambito di diverse sedi(mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici): la scelta della sede di negoziazione è finalizzata alla best execution, cioè al conseguimento del miglior risultato possibile per l’investitore. Il nuovo assetto dei mercati con più sedi di negoziazione, richiede una disciplina di trasparenza che consenta ad intermediari e investitori di acquisire info sulle proposte di negoziazione presenti in tutte le sedi(trasparenza pre-negoziazione) e sulle negoziazioni effettuate(trasparenza post-negoziazione). Tali info devono essere diffuse in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo che siano consolidabili, cioè che confluiscano in un’unica struttura che le raccolga e consenta un raffronto: il consolidamento delle informazioni fornisce un quadro complessivo dei prezzi, proposte di negoziazione in corso e di quelle effettuate in tutte le sedi di negoziazione,e consente agli intermediari di scegliere la migliore sede di negoziazione per l’esecuzione ottimale dell’ordine e agli investitori di attuare scelte di investimento consapevoli. Le norme comunitarie sono state recepite inserendo nel TUF articoli 79 bis e ter: ,la normativa comunitaria in materia di trasparenza consente agli stati membri di estenderla anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni(articolo 79 bis comma 2 TUF), per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore. La trasparenza pre-negoziazione concerne la divulgazione delle proposte di negoziazione di acquisto/vendita poste in essere nelle sedi di negoziazione. La disciplina regolamentare distingue il regime di trasparenza prenegoziazione relativo ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione (articoli  25-26 regolamento mercati) da quello relativo agli internalizzatori sistematici(articolo 28 regolamento intermediari).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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