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Legge 410/2001

La legge 410/2001 dispone che il Ministro dell’economia è autorizzato a costituire una o più srl con capitale iniziale di 10.000 euro cui si applicano le disposizioni del Testo Unico titolo V delle leggi in materia bancaria e creditizia. Anche nella legge 410 è più volte ribadito che i beni acquisiti dalla SPV nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, costituiscono un patrimonio separato da quello relativo alle altre operazioni. Si differenzia dalla 130 nel  rimborso dei titoli emessi dalla SPV legato alla vendita dei beni immobiliari, più aleatoria rispetto al caso in cui il pagamento dei titoli è connesso unicamente all’incasso dei crediti. L’amministrazione dei cespiti immobiliari è affidata a gestori individuati con decreto del ministro dell’economia, remunerati con criteri concordati e responsabili degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. E’ concessa allo Stato e agli altri soggetti previsti dalla legge 410, la possibilità di svolgere l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare.
Per quanto concerne la seconda modalità di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, l’articolo 5 della legge 410  ha modificato la disciplina contenuta nel TUF relativa agli investimenti di tutti i fondi immobiliari, aggiungendo all’articolo 37 comma 1 del TUF la lettera d bis che prevede che nel caso di fondi che investano esclusvamente o prevalentemente in beni immobiliari, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari, con decreto adottato da ministro dell’economia e sentite BDI e CONOB , sono determinate le condizioni e modalità di effettuazione degli acquisti o conferimenti dei beni in fase costitutiva e successiva alla costituzione del fondo. La finalità di tale disposizione è consentire ai fondi immobiliari di ricevere apporti di beni immobiliari e versamenti in natura a fronte dell’emissione di quote; e rimettere alla normativa regolamentare l’individuazione delle condizioni e modalità da osservare nella effettuazione dei conferimenti di beni. L’articolo 37 comma 2 TUF, modificato dalla legge 410, prevede che con decreto del Ministro dell’economia, sentite BDI e CONSOB, siano fissate le cautele da osservare con riferimento all’intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, cessioni o conferimenti al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione del fondo o dalle società facenti parte del gruppo cui appartiene, e nel caso di cessione dei beni a questi soggetti. E’ stato poi aumentato il limite massimo di indebitamento, ampliando le opportunità di investimento dei fondi immobiliari: l’articolo 37 comma 2 del TUF lettera b bis, chiarisce che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il60 % del valore degli immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, e del 20 % per gli altri beni e possono svolgere operazioni di valorizzazione dei beni.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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