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Pubblicità dell’atto di fusione ed effetti


L’atto di fusione va iscritto entro 30 giorni presso il registro delle imprese dei luoghi delle sedi delle società partecipanti alla fusione e di quella che, eventualmente, ne risulta.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte: da tale data opera la successione universale in favore della nuova società o dell’incorporante e si estinguono le altre società partecipanti.
Date anticipate di decorrenza degli effetti della fusioni possono essere stabilite solo per il godimento degli utili e l’imputazione contabile: si tratta però di una retroattività, consentita per evidenti ragioni operative, a meri effetti interni che non ha alcun rilievo nei confronti dei terzi.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali, non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni delle rispettive società anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
Come si è già visto per la trasformazione, una volta eseguite le prescritte iscrizioni, l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata (efficacia “sanante” della pubblicità).
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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