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Art. 2414, i titoli obbligazionari

Art. 2414, i titoli obbligazionari


Ai sensi dell'art 2414 i titoli obbligazionari devono indicare:
-la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
-il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
-la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
-l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
-le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
-la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.
Le legge pone a disposizione dei titolari di obbligazioni un'apposita organizzazione di rappresentanza e tutela volta da un lato a garantire agli obbligazionisti il fatto di poter far valere i propri interessi nei confronti della società e dall'altro a rendere più agevole per l'emittente l'eventuale rinegoziazione dei termini del prestito obbligazionario.
Elemento centrale di questa organizzazione è l'assemblea degli obbligazionisti;per il suo funzionamento valgono le regole previste per l'assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono iscritte nel registro delle imprese.
Essa è convocata dagli amministratori,dal rappresentate degli obbligazionisti o su richiesta di tanti obbligazionisti che detengano almeno un ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Per evitare conflitti di interesse la società non può partecipare alle deliberazioni con le obbligazioni da esse possedute.
Le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili,ma non possono essere impugnate da ciascun obbligazionista ma da tanti obbligazionisti che detengono almeno l'uno per mille delle obbligazioni emesse ma non estinte,qualora esse siano quotate in mercati non regolamentati o il 5% delle stesse negli altri casi.
Lo statuto poi potrà ridurre o escludere tali soglie.
L'impugnazione è preposta dinnanzi al tribunale nella cui giurisdizione la società ha sede.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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