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Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio

L'offerta pubblica di acquisto (corrispettivo in denaro) o di scambio (altri strumenti finanziari) è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. L'offerta si svolge sotto costante controllo della Consob.
I soggetti che intendono lanciare un'offerta pubblica devono darne preventiva comunicazione alla Consob allegando il documento di offerta destinato alla pubblicazione (lo società bersaglio è a sua volta obbligata a diffondere un comunicato per l'apprezzamento dell'offerta).
Si apre così la fase delle adesioni all'offerta. Adesioni che possono essere raccolte dall'offerente o dagli intermediari indicati dal documento di offerta (banche, sim,…). La Consob fissa le regole per assicurare il corretto svolgimento dell'offerta pubblica. Esistono tecniche di difesa che il gruppo di comando della società bersaglio, aggredita da un'opa ostile, può porre in essere per ostacolare il successo dell'iniziativa dell'offerente: acquisti di azioni proprie, massicci aumenti del capitale sociale, trasformazione della società, fusione per incorporazione in altra società amica, vendita di rami significativi per l'azienda.
L'utilizzo di queste tecniche di difesa era precluso. Oggi è invece stabilito che gli amministratori della società bersaglio devono astenersi dal compiere atti o operazioni che possano contrastare con gli obiettivi dell'offerta, ma il divieto può essere rimosso con delibera dell'assemblea (seppur con una maggioranza elevata: 30% del capitale sociale).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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