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La sospensione condizionale della pena


La c.d. sospensione condizionale della pena si ha quando un soggetto condannato a pena di lieve entità, originariamente fino ad 1 anno oggi è stata ampliata fino a 2 anni, e la cui modesta capacità a delinquere possa far formulare una prognosi di non recidività, è necessaria ovviamente la mancanza di precedenti.
In presenza di questi presupposti il giudice può sospendere l’esecuzione di pene principali e accessorie per un certo periodo di tempo, dopo il quale, se il reo non commette altri reati, la pena si estingue.
La dilatazione di questo istituto anche a pene più grandi ha portato con se degli obblighi che il codice può imporre al reo durante il periodo di sospensione.
Questi obblighi da un lato mettono alla prova la sensibilità sociale del reo, e dall’altro svolgono comunque una funzione sanzionatoria.
Oggi la sospensione condizionale è largamente usata anche quando sussistono solo i requisiti oggettivi, cioè pena non superiore a 2 anni e assenza di precedenti, in quanto da un lato è difficile il giudizio prognostico di non recidività e dall’altro perché è un valido strumento per evitare il sovraffollamento delle carceri.
La sospensione può essere:
- Ordinaria, la pena deve essere non superiore a 2 anni (per i minorenni 3 anni, per i maggiorenni ma inferiori a 21 anni è di 2 anni e 6 mesi così come per i maggiori di 70 anni).
Se la condanna prevede anche una sanzione pecuniaria che convertita in giorni comporti il superamento del limite di pena massima, allora può essere sospesa solo la pena detentiva.
Il periodo di sospensione è di 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni.
Ovviamente è preclusa a chi ha precedenti penali e per più di una volta, salvo che la somma delle pene dei reati non superi il limite entro cui è concessa la sospensiva.
Inoltre la sospensiva può essere gravata da obblighi che sono facoltativi per la prima, mentre ne deve essere presente almeno uno nella seconda.
- Breve, il periodo di sospensione dura solo 1 anno, si può avere per tutti i tipi di reato che comportino pene non superiori a 1 anno e qualora il reo si sia impegnato spontaneamente, prima della sentenza di primo grado, a rimediare ai danni causati.
Si premia lo spontaneo ravvedimento del reo anche se solo per i reati poco gravi.
Per quel che riguarda la revoca della sospensiva questo è lo strumento con cui si ottiene il suo effetto dissuasivo.
La revoca si può avere in tre casi:
- per inadempimento degli obblighi entro i termini, il giudice deve solo accertare che ci sia stata possibilità di adempiere, poi la revoca scatta di diritto: la revoca è obbligatoria.
Il soggetto dimostra di non avere sensibilità alle prescrizioni dell’ordinamento;
- per commissione di nuovo reato entro il periodo di sospensiva, la revoca è obbligatoria se la somma delle due pene supera i limiti per la concessione, altrimenti la revoca è facoltativa.
Il soggetto smentisce il precedente giudizio di non recidività;
- per sopravvenuta condanna per delitto anteriormente commesso, la revoca è obbligatoria se la somma delle pene eccede i limiti, altrimenti è facoltativa.
Il giudizio di non recidività fu effettuato senza la piena conoscenza della vita criminale del reo.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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