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Indebita limitazione di libertà personale


Art. 607 c.p. “Pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o a uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’Autorità competente, o non ubbidisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza”

Soggetto attivo: reato proprio, “pubblico ufficiale”, ma non qualsiasi bensì solo quello preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o misura di sicurezza.
I preposti sono i pubblici ufficiali che hanno la competenza ad ammettere o liberare i detenuti, cioè il direttore, il vicedirettore, il reggente, ecc…
Gli addetti sono i pubblici ufficiali che eseguono gli ordini di ammissione o liberazione dei detenuti dati dai superiori.

Condotta: possono essere tre,
- ricezione, cioè immissione dell’istituto detentivo, di taluno senza un ordine dell’Autorità competente.
La carcerazione senza ordine dell’Autorità competente è legittima se rientra nell’adempimento di un dovere del pubblico ufficiale agente, nel qual caso il reato è scriminato dalla causa di giustificazione dell’adempimento di dovere;
- disubbidienza all’ordine di liberazione dato dall’Autorità competente.
Se il detenuto non deve essere liberato, ma trasferito, e il pubblico ufficiale disobbedisce all’ordine di trasferimento non è configurabile tale reato, ma casomai abuso d’ufficio;
- protrazione indebita della pena o misura di sicurezza, quando il pubblico ufficiale ha il potere/dovere di liberare un detenuto anche senza ordine dell’Autorità e ometta di compierlo.
La prima e la seconda condotta possono concorrere tra loro dando luogo a due reati, distinti, di indebita limitazione della libertà personale; mentre la prima e la terza non possono concorrere, in quanto la terza assorbe il disvalore anche della prima, e neanche la seconda con la terza condotta possono concorrere, perché in rapporto di incompatibilità relativamente alla sussistenza dell’ordine.

Perfezionamento: momento e luogo in cui la non liberazione ha raggiunto quel mimino di violazione illegittima della libertà personale apprezzabile, reato permanente.

Tentativo: configurabile prima della perfezione.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- condotta a., coscienza e volontà della ricezione in carcere o nello stabilimento, per eseguire una pena, non autorizzata da ordine dell’Autorità;
- condotta b., coscienza e volontà di disubbidire all’ordine di liberazione dell’Autorità;
- condotta c., coscienza e volontà della protrazione indebita dell’esecuzione della pena.
Errore sull’ordine o sul dovere sono errori sul fatto ed escludono il dolo.
Il motivo è irrilevante.

Trattamento sanzionatorio: punito d’ufficio con reclusione fino a 3 anni.

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