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I delitti sessuali in generale


Dal 1996 i delitti sessuali sono stati trasferiti dal Titolo dei “Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” al Titolo dei “Delitti contro la persona” risolvendo la pubblicizzazione di questo oggetto di tutela effettuata dal codice penale Rocco.
Le più rilevanti innovazioni in materia sono state:
- unificazione dei reati di “violenza carnale” e “atti di libidine” nella generica fattispecie di “violenza sessuale”;
- introduzione della più grave “violenza sessuale di gruppo”;
- modificazione del reato di “corruzione di minorenne”;
- previsione di non punibilità dei rapporti sessuali tra minorenni, con abbassamento fino a 13 anni purché la differenza di età tra gli amanti non sia superiore a 3 anni.
La riforma del 1996 non ha, però, risolto tutti i problemi:
- Oggi i reati sessuali fanno parte dei delitti contro la libertà personale, ma sembrerebbe più opportuno inserirli tra i delitti contro la libertà morale, essendo essi a tutela di una libertà “di” (fare ciò che la nostra autodeterminazione ci chiede di fare) e non una libertà “da” (ogni coercizione).
Inoltre i reati sessuali rientrano perfettamente nella fattispecie di violenza privata, caratterizzata da un grave fine coercitivo di fare o tollerare l’atto sessuale.
- Altro aspetto ancora carente della disciplina sta nella previsione, tra gli elementi essenziali, dell’uso della violenza.
Tale aspetto, come visto per la violenza privata, viene convertito nella mancanza di consenso della vittima (il progetto per il nuovo codice penale prevede la violenza solo come circostanza del reato di “stupro”).
La necessarietà dell’uso della violenza dava alla donna un onere di resistenza, dal quale possono derivare anche più gravi conseguenze, in quanto si riteneva che la vittima/donna si rendesse, se non poneva opposizione fisica, quasi complice del reato ai danni della moralità pubblica, e cioè degli interessi della famiglia.
- Infine, ultimo difetto ancora presente è la non differenziazione sistematica tra il reato di violenza sessuale su maggiorenne rispetto a quello ai danni di minorenne, perché in questi due casi si ha una radicale differenza del disvalore: sui maggiorenni sta nel mezzo (violenza, abuso, ecc…), sui minorenni sta nel fine stesso della violenza.
Anche il bene giuridico da tutelare, infatti, è ben diverso: nella violenza sessuale sui maggiorenni è la libertà sessuale, in quella sui minorenni è l’intangibilità sessuale.

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