Skip to content

Rapina impropria


Art. 6282 c.p. “Chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”

Condotta: la differenza tra rapina propria e impropria sta nel fatto che la violenza deve essere posta in essere prima della sottrazione in quella propria, mentre dopo di essa e prima dell’impossessamento nella rapina impropria.
In ogni caso, oltre a ciò, si ha rapina impropria solo se la violenza avviene immediatamente dopo la sottrazione, cioè fino a quando l’illiceità del possesso della cosa è ancora palese.
Fino a questo momento, oltre ad essere configurabile il reato di rapina impropria, è ammissibile la legittima difesa del proprietario per rientrare in possesso del bene.
Dopo tale momento non si ha più rapina ma, nel caso che il soggetto attivo compia violenza su terzi per assicurarsi il godimento della cosa, concorso tra furto e reato di violenza; e il soggetto passivo deve ricorrere a vie legali per riacquisire il possesso del bene, non godendo più della legittima difesa a scriminante di eventuali reati da lui commessi a tal fine.

Elemento soggettivo: consiste in un duplice dolo specifico:
- quello del furto;
- quello della violenza, cioè
- coscienza e volontà di usare violenza;
- fine di assicurare, a sé o ad altri, il possesso o di procurare a sé o ad altri l’impunità.

Perfezionamento: momento e luogo della violenza, ma nella rapina propria è necessaria anche la successiva sottrazione, mentre in quella impropria (che avviene, come detto, a sottrazione avvenuta) non è necessario che avvenga l’impossessamento.

Tentativo: configurabile qualora la violenza sia solo tentata, e non si ha in questi casi un mero concorso tra furto e violenza tentata (bensì, appunto, rapina tentata).
In conclusione si ha:
- tentativo di rapina propria se, dopo aver tentato la sottrazione, il soggetto attivo faccia uso di violenza per cercare di eliminare gli ostacoli che impediscono la sottrazione;
- concorso tra furto tentato e violenza se, dopo aver tentato la sottrazione, il soggetto attivo usi violenza per procurarsi l’impunità;
tentativo di rapina impropria se, dopo aver realizzato la sottrazione, il soggetto attivo tenti di usare violenza per assicurarsi il possesso o l’impunità.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.