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L’appropriazione indebita


Art. 646 c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”
Innanzi tutto l’appropriazione è stata staccata dal furto in quanto si sentì la diversità di gravità della condotta appropriativa rispetto a quella sottrattiva, e la notevole differenza di disvalore sociale.
Introdotta per la prima volta nel Còde Napoleon francese, l’appropriazione è stata subito recepita nel codice penale italiano del 1889.

Soggetto attivo: reato proprio, il “possessore” dell’oggetto materiale.

Presupposti condotta:
- presupposto negativo, mancanza in altri della disponibilità materiale della cosa, altrimenti si ricade nell’ipotesi di furto (in base a questo requisito, furto e appropriazione sono legati da un rapporto di incompatibilità);
- presupposto positivo, non è essenziale per la sussistenza dell’appropriazione, ma serve solo a distinguere internamente tra appropriazione indebita e appropriazioni minori, consiste nel possesso della cosa da parte del soggetto attivo.
Il titolo del possesso può essere qualsiasi, è sufficiente che:
- corpus, vi sia disponibilità materiale della cosa (nel senso di disponibilità già visto);
- animus, consapevolezza di tenere la cosa per contro d’altri;
- titolo, come detto può essere qualsiasi, ma da intendersi in senso ristretto, comprendente solo titoli derivativi, cioè mediante affidamento della cosa, e non anche originari, cioè mediante apprensione della cosa non illecita penalmente (altrimenti si ha furto) e non traslativa della proprietà (altrimenti si ha regolare passaggio di proprietà a titolo originario, ad esempio tramite occupazione, usucapione, ecc…).
Sta proprio nell’affidamento e nel rapporto di fiducia che si instaura in questi casi tra soggetto passivo/proprietario e soggetto attivo/affidatario, la ragione del diverso trattamento sanzionatorio tra appropriazione indebita (che su tale rapporto si fonda) e appropriazioni minori (dove non esiste alcun tipo di rapporto tra autore e vittima), nonostante l’identità di danno materiale che comportano.

Condotta: consiste nella appropriazione, cioè nel far propria la cosa altrui, posseduta, attraverso l’inversione del possesso stesso da uno per conto altrui ad uno per conto proprio.
Ovviamente non è sufficiente il solo animus dell’inversione, ma devono porsi in essere anche comportamenti esterni di signoria sulla cosa, quali:
- atti dispositivi, essenzialmente attivi e non omissivi (come la mancata autorizzazione);
- atti di godimento o d’uso indebiti, cioè al di fuori di ciò che è concesso a titolo di possesso.

Oggetto materiale: cosa mobile altrui.

Soggetto passivo: proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’oggetto materiale, egli è anche titolare del diritto di querela.

Offesa: danno patrimoniale da accertarsi caso per caso, reato di danno.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui di cui si ha il possesso;
- fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Errore sul potere di disporre della cosa o sull’ingiustizia del danno escludono il dolo.
Perfezionamento: momento e luogo dell’atto appropriativo a prescindere che sia o meno scaduto il termine di restituzione del bene affidato in possesso.

Tentativo: configurabile.

Circostanza aggravante speciale:
se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, cioè nei casi in cui il soggetto passivo sia costretto ad affidare ad altri la cosa.
La ratio sta nell’impossibilità di scegliere con cautela il depositario per il soggetto passivo.

Trattamento sanzionatorio:
semplice, punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1032 €;
aggravata, punita d’ufficio con pena aumentata fino a ⅓.

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