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Omesso soccorso seguito dalla morte o lesioni: condotta


Può consistere in:
- omesso soccorso indiretto (5931 c.p.), cioè dare avviso all’Autorità, immediatamente e con qualsiasi mezzo;
- omesso soccorso diretto o indiretto (5932 c.p.), in via principale il soccorso diretto, perché più veloce ed efficace, in via subordinata il soccorso indiretto, esclusivamente o cumulativamente al soccorso diretto, a seconda dei casi e delle possibilità.
Il soccorso diretto può consistere anche nel compimento di reati che risultano giustificati, se necessari e proporzionati al fine di soccorso.
Tale scriminante si ottiene anche senza ricorrere alle tipiche cause di giustificazione, ma semplicemente in virtù dell’art. 593 c.p. che impone l’obbligo di soccorso occorrente.
Si ha omissione di soccorso sia se la condotta è mancata, sia se è stata insufficiente rispetto alle concrete possibilità del soggetto attivo, che se ritardata rispetto alle effettive possibilità.
Ci sono casi in cui l’omissione di soccorso non sussiste o viene assorbita in un altro specifico dovere:
a. nei confronti di soggetti su cui gravano specifici e autonomi obblighi di garanzia.
Le differenze tra l’obbligo di soccorso e l’obbligo di garanzia sono:
- destinatari, nell’obbligo di soccorso sono tutti indiscriminatamente, mentre negli obblighi di garanzia sono particolari soggetti determinati;
- fonti, l’obbligo di soccorso ha la sua fonte nell’art. 593 c.p., mentre gli obblighi di garanzia si fondano su norme preesistenti diverse da incriminazioni di omissioni;
- insorgenza obbligo, l’obbligo di soccorso sorge nel momento del pericolo, mentre gli obblighi di garanzia sussistono anche in momenti precedenti;
- contenuto, l’obbligo di soccorso riguarda soltanto il soccorso, mentre gli obblighi di garanzia concernono anche la prevenzione;
- responsabilità, le violazioni dell’obbligo di soccorso comportano responsabilità lievi ex art. 593 c.p., mentre le violazioni degli obblighi di garanzia portano responsabilità pesanti ex artt. 589-590 c.p.
b. nei confronti dell’autore della situazione di pericolo mediante reato, perché per tale soggetto il soccorso non è un obbligo ma casomai un onere qualora voglia evitare l’incriminazione per il reato più grave che sta producendosi o per godere delle eventuali attenuanti;
c. nei confronti dei soccorritori successivi, o anche concomitanti, ma comunque terzi a quello che è adeguatamente intervenuto.
Ciascun ritrovatore ha l’obbligo di soccorso qualora gli altri non vogliano o possano farlo oppure non abbiano le adeguate capacità.
Quindi ogni ritrovatore è liberato dall’obbligo se uno di essi, prestando il proprio soccorso, rende inutili o impossibili altri interventi.
I ritrovatori non soccorritori sono comunque tenuti a collaborare in caso di necessità.
Il soccorritore può delegare l’assistenza ad un terzo ritrovatore senza l’obbligo di controllarne l’attività;
d. nei confronti di chi è impossibilitato ad adempiere all’obbligo di soccorso, l’impossibilità può essere personale od oggettiva, e può riguardare il soccorso diretto o indiretto.
Ciò che non è impossibile deve comunque essere fatto (non si può raggiungere il ferito ma si devono comunque chiamare i vigili del fuoco);
e. nel caso in cui il soccorso sia pericoloso per il soccorritore o per altri, in quanto sussiste lo stato di necessità per il soggetto attivo omettente che ne giustifica la condotta.
In ogni caso deve esserci proporzione tra pericolo temuto a se stessi e dannosità dell’omissione, e il soggetto attivo non deve avere un obbligo giuridico di esporsi a tale pericolo (vigile del fuoco);
f. nei casi di dissenso del soggetto passivo a soccorritori diretti implicanti interventi corporali (incisioni, iniezioni, ecc…) sempre che il dissenso sia reso in condizioni di piena capacità di intendere e di volere, altrimenti continua a sussistere l’obbligo di soccorso, così come nei casi di soccorsi indiretti o soccorsi diretti non implicanti interventi corporali;
g. nei casi di dissenso del soggetto passivo pericolante per tentato suicidio o auto-lesioni personali, in tali casi la regola è non intervenire se il soggetto passivo manifesta coscientemente il proprio dissenso.
Vero è che solitamente i soccorritori nutrono dubbi sulla reale capacità di intendere e di volere del soggetto passivo e ciò li legittima a intervenire.
Se il soggetto passivo si trova in stato di incoscienza allora l’istinto di sopravvivenza umano fa sorgere il dubbio sulla sua attuale volontà e, in dubio pro vita, si reintegra l’obbligo di soccorso.

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