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I SERVIZI DI INVESTIMENTO


Gli intermediari finanziari sono imprese private che adottano la forma giuridica di spa e assoggettate a regole generali del cc e regole del TUF e regolamenti. Affinché si realizzi un mercato concorrenziale non è necessario solo un gran numero di acquirenti e venditori, ma un circuito informativo che consenta loro di conoscere l’esistenza delle controparti potenziali e valutare la diversa convenienza delle soluzioni prospettate; la necessità di info varia in relazione alla natura di beni e servizi offerti. Chi decide di investire i propri risparmi in beni/servizi di natura finanziaria, non ha le conoscenze/competenze per formulare un giudizio sulle loro caratteristiche e sulla congruità del loro prezzo, a casa della loro natura opaca: i beni hanno natura intangibile e aleatoria in quanto consistono di diritti di crediti con contenuto incerto che sarà determinato da fatti futuri. Anche se vengono rese le informazioni più puntuali e dettagliate in relazione all’investimento finanziario prospettato, il risparmiatore in molti casi non è in grado di compiere una scelta consapevole, perché non ha il bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprenderle. Pertanto la fiducia sostituisce l’informazione, il risparmiatore si affida ai suggerimenti dell’esperto che offre l’investimento. Il mercato finanziario è fortemente caratterizzato da asimmetria informativa, che compromette sensibilmente l’attuazione del principio concorrenziale, poiché l’investitore compie scelte non consapevoli, indirizzando i suoi risparmi verso strumenti finanziari e servizi di investimento non meritevoli e determinando una allocazione inefficiente delle risorse contribuendo all’inefficienza del mercato e oltre a pregiudicare gli interessi degli investitori, compromette lo sviluppo del sistema economico, finanziando imprese non meritevoli. Inde disciplina speciale disegnata da legislatore italiano e comunitario per l’attività degli intermediari finanziari: sono nelle condizioni di ottenere dagli emittenti tutte le info idonee a comprendere l’effettivo valore dello strumento finanziario offerto e sono in grado di trasmettere tali info agli investitori; inoltre, date le loro capacità professionali, riescono a valutare se gli investimenti che il cliente vuole porre in essere sono adeguati ai suoi interessi. Pertanto gli intermediari finanziari sono assoggettati a numerosi e dettagliati obblighi, organizzativi e di comportamento, a un incisivo sistema di vigilanza volto a garantire un corretto esercizio del loro ruolo di intermediazione tra domanda e offerta di strumenti finanziari: l’attività degli intermediari finanziari, pur essendo orientata alla realizzazione di un guadagno come tutte le attività d’impresa, ha una forte inerenza a interessi generali. I servizi/attività offerti dagli intermediari finanziari autorizzati (soggetti abilitati dell’articolo 18 TUF) a fronte di un corrispettivo sono i servizi a attività di investimento, aventi per oggetto operazioni di investimento in strumenti finanziari su incarico e per conto dei clienti oppure per conto proprio (in questo caso il profitto dell’intermediario è legato all’esisto dell’investimento eseguito, di cui assume direttamente il rischio, rischio di posizione).

Secondo l’articolo 1 comma 5 TUF sono servizi/attività di investimento:

a) negoziazione per conto proprio: l’intermediario acquista direttamente, non per conto di un cliente, strumenti finanziari offerti dai clienti, oppure gli vende strumenti finanziari di sua proprietà. L’intermediario opera in contropartita diretta avendo lo scopo di realizzare una differenza tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita correndo il rischio di posizione collegato all’andamento nel tempo del valore degli strumenti acquistati. L’intermediario finanziario è denominato internalizzatore sistematico se tale attività è svolta in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato. Si ha attività di negoziazione per conto proprio quando l’intermediario finanziario opera come market maker, nel qual caso deve garantire un minimum di transazioni, obbligandosi a dar corso a un determinato quantitativo di proposte di acquisto, vendita dei titoli.
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti: l’intermediario opera come broker, per conto del cliente acquista e vende uno strumento finanziario. In questo caso il profitto dell’intermediario non è incerto come in a), ma certo perché consiste nella commissione pagata dal cliente, su cui grava il rischio dell’investimento;
c) sottoscrizione e collocamento di servizi finanziari: nel servizio di sottoscrizione l’interdiario si adopera affinché siano reperiti investitori sul mercato interessati a sottoscrivere strumenti finanziari di nuova emissione, nel servizio di collocamento è teso a reperire investitori pronti ad acquistare strumenti finanziari messi in vendita da terzi. A emittenti e proprietari di strumenti finanziari, l’intermediario collocatore può promettere un certo risultato, al termine del periodo di offerta, (servizio con assunzione di garanzia), o all’inizio del periodo di offerta, di acquistare o sottoscrivere direttamente un numero di titoli che poi rivenderà al mercato (servizio con assunzione a fermo), il rischio dell’operazione con assunzione a fermo e di garanzia si trasferisce in capo all’intermediario, che ha diritto a compensi tanto maggiori quanto più gravosi saranno gli impegni assunti. Nel servizio di collocamento l’intermediario può invece impegnarsi a far del suo meglio per vendere i titoli senza assumere alcun obbligo di risultato;
d) gestione portafogli di investimento: che includono uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dai clienti. Gli effetti positivi/negativi delle operazioni di investimento del patrimonio mobiliare del cliente ricade nella sfera patrimoniale del cliente medesimo, l’intermediario sceglierà quali operazioni eseguire sul mercato, l’intermediario è dotato di discrezionalità in tale scelta, inoltre la gestione, oltre che in modo discrezionale, deve essere svolta su base individualizzata, cioè nell’attuazione delle decisioni di investimento, l’intermediario deve sempre considerare le specifiche esigenze del singolo cliente titolare del portafoglio. Si distingue dalla gestione collettiva dei patrimoni (art 33 e ss TUF) in cui gli investitori non hanno alcuna possibilità di incidere sulle scelte di investimento del gestore, né costui orienta le sue scelte in funzione dei profili specifici dei singoli investitori;
e) ricezione e trasmissione di ordini: l’intermediario, ricevuto un ordine di acquisto/vendita dal cliente lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione perché egli non può eseguirlo direttamente e il compenso gli sarà dovuto da entrambe le parti e deve essere corrisposto in una certa misura, anche qualora il contratto non si concluda;
f) consulenza in materia di investimento: prestazione di raccomandazione personalizzate a un cliente, riguardo una o più operazioni di investimento relative a un certo strumento finanziario, che il cliente può richiedere di eseguire allo stesso intermediario che le consiglia, se autorizzato a compierle, o ad altro intermediario. A differenza della gestione individuale dei portafogli, all’intermediario non è attribuito il mandato a compiere operazioni discrezionalmente scelte, ma è il cliente che compie la scelta di investimento, che è comunque influenzata dal consiglio dell’intermediario. Non si ha raccomandazione personalizzata quando questa sia diffusa al pubblico mediante canali distributivi, o quando i  consigli prestati hanno carattere generale. Tale consulenza può essere svolta anche dagli intermediari finanziari;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione: l’intermediario gestisce, regola, organizza e controlla sistemi multilaterali consententi incontro al loro interno di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti.

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