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Il giudizio di revisione




Il fatto che nella revisione a giudicare sia la Corte d'appello ha posto dei problemi: veniva ritenuto irragionevole che la Corte d'appello potesse giudicare sentenze divenute definitive dopo il giudizio in Cassazione.
La Corte costituzionale per due volte ha dichiarato la questione non fondata, in quanto la Corte d'appello ha un tipo di competenza funzionale e come tale insensibile all'ordinaria sequenza delle impugnazioni.

La richiesta di revisione può essere presentata ex art. 632 c.p.p.:

a. dal condannato o da un suo prossimo congiunto ovvero dalla persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, dall'erede o un prossimo congiunto;

b. dal procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.

La richiesta, proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata nella cancelleria della Corte d'appello del distretto che risulta abbinato al distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento da sottoporre a revisione.

La prima parte del giudizio può portare ad una inammissibilità della richiesta per 3 ragioni:

1. la richiesta è stata proposta nei confronti di una sentenza non suscettibile di revisione o fondata su motivi non previsti dalla legge;

2. non sono stati rispettati i requisiti formali previsti dagli artt. 631, 632 e 633 c.p.p.;

3. quando la richiesta risulta manifestamente infondata.

In questo caso la Corte dichiara con ordinanza la inammissibilità della richiesta e può condannare il privato che l'ha proposta al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
È possibile ripresentare la richiesta ma la competenza viene spostata.
Se, invece, la richiesta di revisione è ammissibile il presidente della Corte d'appello emette il decreto di citazione, che va notificato alle parti e agli eventuali coimputati per effetto estensivo, e si osservano le norme dettate per la fase predibattimentale e per il dibattimento di 1°.
Siccome si tratta di un giudizio di prognosi, bisogna evitare che il giudizio sull'ammissibilità si trasformi in una sorte indebita di giudizio anticipato.
A questo punto si ricelebra il processo e il procedimento si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
La sentenza è deliberata applicando le disposizioni dettate per la deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio di 1°. Esiti:
- se la richiesta di revisione viene accolta, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo, ma non può pronunciare il proscioglimento basandosi esclusivamente su una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio;
- se la richiesta viene respinta, la Corte d'appello condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e dispone, altresì, che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Per quanto concerne l'impugnabilità della sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, l'art. 640 c.p.p. ne dispone la ricorribilità per cassazione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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