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Atti giuridici non negoziali

ATTI GIURIDICI NON NEGOZIALI


E' presente la volontà dell'atto, ma manca la volontà degli effetti giuridici.
Gli atti giuridici non negoziali si sostanziano in un comportamento che l’ordinamento assume come presupposto per farne derivare determinati effetti fissi.
Affinché la legge attribuisca all’atto giuridico l’effetto suo proprio, non occorre che sussista in capo al soggetto la volontà dell’effetto, ma bastano soltanto la consapevolezza e la volontà dell’atto: è richiesta, cioè, soltanto la capacità naturale di intendere e di volere.
Si distinguono gli atti non negoziali illeciti (atti emulativi, ossia quegli atti del proprietario “i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare  molestia agli altri” o qualunque atto doloso o colposo che rechi danno altrui), dagli atti negoziali leciti (che possono essere dovuti o facoltativi: dovuti cioè che il soggetto è tenuto a compiere in base alla legge o in base ad un vincolo).

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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