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Dal concetto di inadempimento ai vari casi di messa in mora e sue specifiche



Occorre fare una distinzione tra OBBLIGAZIONE DI MEZZI e OBBLIGAZIONE DI RISULTATO (sempre meno evidente nella realtà). Le obbligazioni di risultato comportano un obbligo per il debitore di raggiungere un dato obiettivo. In tale fattispecie è facile riscontrare l’inadempimento per qualsiasi motivo. Si parla di INADEMPIMENTO ASSOLUTO se vi è totale assenza dell’adempimento od anche tardivo oppure inesatto. Nelle obbligazioni di mezzi il debitore si obbliga a compiere una specifica attività senza garantire il risultato (OBBLIGAZIONE DEI PROFESSIONISTI). Bisogna guardare al modello di diligenza qualificata per verificare se vi è stato impegno da parte del professionista. Vediamo il caso del RITARDO nell’inadempimento. Il semplice ritardo nell’esecuzione della prestazione non rappresenta inadempimento (MORA DEL DEBITORE). Perché il debitore sia in mora è necessario che lo stesso sia COSTITUITO IN MORA. Il debitore è costituito in mora mediante INTIMAZIONE o RICHIESTA FATTA PER ISCRITTO; è necessario che il creditore inviti formalmente per iscritto il debitore ad adempiere fissandogli un termine; se tale termine non è rispettato da quel momento il debitore è in mora e risponderà dei danni eventualmente arrecati alla controparte.

Vi sono dei casi in cui questa COSTITUZIONE IN MORA EX PERSONA non è richiesta e quindi vi è una MORA AUTOMATICA, DI DIRITTO (EX RE). Non è necessaria la costituzione in mora quando il DEBITO DERIVA DA FATTO ILLECITO (DEBITO RISARCITORIO CHE DERIVA DA UN ILLECITO CIVILE). Tra le fonti delle obbligazioni vi è il fatto illecito: CHI CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO E’ TENUTO AL RISARCIMENTO IMMEDIATO DEL DANNO). Non è richiesta la costituzione in mora quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione ed inoltre quando le parti hanno fissato un termine per l’adempimento e la prestazione deve eseguirsi al domicilio del creditore. Gli effetti che derivano dalla costituzione in mora sono, in primis, l’obbligo di risarcire il danno e la necessità di rispettarla anche se non è possibile per cause a lui non imputabili. Se l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore interviene dopo la mora del debitore, lo stesso non è liberato.

Ciò accade perché se il debitore avesse agito in tempo per liberarsi dall’obbligo di adempimento, la stessa poteva essere eseguita. La mora fa traslare il rischio della sopravvenuta impossibilità dal CREDITORE al DEBITORE. In questo caso l’unica possibilità del debitore in mora di essere esente da responsabilità si verifica se riesce a dimostrare che la prestazione sarebbe perita anche se fosse stata consegnata tempestivamente al creditore. Ipotizziamo che il debitore debba consegnare entro una certa data un quadro al domicilio del creditore e che, per un evento sismico, si verifica il crollo della casa del debitore, già in mora, quindi la prestazione va distrutta. Se il debitore non fosse stato in mora sarebbe liberato dalla propria prestazione, ma poiché in mora su di lui grava il rischio quindi non è liberato (in teoria il creditore gli può chiedere il risarcimento del danno). Tuttavia se il debitore riesce a dimostrare che, quand’anche avesse consegnato la prestazione tempestivamente al creditore, la stessa sarebbe perita perché quel sisma ha distrutto comunque la casa del debitore, è liberato (caso limite). Una particolare obbligazione in cui il risarcimento del danno da ritardo è previsto per legge è l’OBBLIGAZIONE PECUNIARIA. Essa se non è eseguita tempestivamente per legge produce l’obbligo di restituire il danno sotto forma di interessi legali. Se le parti avevano previsto interessi superiori al tasso legale, saranno dovuti questi interessi anche nell’ipotesi di mora. Si pensi all’ipotesi del mutuo: la banca presta una somma di denaro che deve essere ridata. La banca mi obbliga a corrispondere, in tale fattispecie, gli interessi corrispettivi che non hanno nulla a che vedere con la mora, sono solo il corrispettivo per il prestito ricevuto. Normalmente essi sono più alti del saggio legale quindi, in questo caso, se gli interessi corrispettivi sono più alti del tasso legale, anche gli interessi di mora saranno calcolati al tasso corrispettivo. Addirittura la banca può stabilire un tasso di mora superiore rispetto all’interesse corrispettivo; per esempio fissa il tasso legale allo 0,5% e l’interesse corrispettivo all’1% fissato dalla banca a differenza del tasso di mora del 2% purchè di stia entro il limite del tasso anti – usura. Se si riscontrano tassi d’interesse usurari, il legislatore sanziona la parte che li ha previsti stabilendo che il finanziamento sia gratuito cioè il soggetto sarebbe obbligato solo a restituire il capitale senza interessi. Tornando al principio cardine della BUONA FEDE nei rapporti obbligazionari si deve affermare che vale per entrambe le parti. Il creditore può, in alcuni casi, tenere un comportamento ostativo, impedire l’adempimento per vari motivi. Un comportamento siffatto è contrario al principio di buona fede per cui il creditore è in mora. Il debitore deve, in tali casi, eseguire l’offerta formale della prestazione se vuole liberarsi del vincolo dell’adempimento dell’obbligazione. Essa può essere reale se l’obbligazione ha per oggetto denaro o titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; in questo caso si fa presentandosi al domicilio del creditore tramite un pubblico ufficiale. Se l’offerta ha per oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso o di cose immobili, l’offerta va fatta per intimazione cioè invitando formalmente il creditore, con atto scritto, a presentarsi per ricevere la prestazione. Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere ciò che gli spetta, il debitore può eseguire il deposito (far depositare i beni oggetto della prestazione con modalità previste dalla legge e, quando si realizza il deposito, il debitore è liberato dalla sua prestazione). Non può essere considerato in mora, inoltre, il creditore che è tenuto a risarcire danni derivanti dalla sua mora, a sostenere tutte le spese derivanti dal deposito e può essere chiamato a rispondere dei danni se questo suo comportamento ostativo ha causato danni al debitore.

Tratto da AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ di Giuseppe Rondinone
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