Skip to content

Diritto romano: dolo, exceptio dolo e actio doli

DIRITTO ROMANO: DOLO, EXCEPTIO DOLO E ACTIO DOLI


Dolo
Il dolo negoziale è definito dai giuristi romani come una macchinazione diretta ad ingannare la controparte inducendola a mettere in atto un negozio giuridico che, in assenza di dolo, non avrebbe affatto posto in essere o avrebbe posto in essere in modo diverso. In pratica il dolo provoca un errore, ma è un errore indotto deliberatamente da una terza persona, cioè dalla controparte o da altri.


Exceptio dolo
L’exceptio doli permette di controbattere non solo il dolo negoziale ma anche il dolo processuale, come ad es. il fatto di intentare un’azione sapendo di non averne diritto.
Se poi la persona vittima del dolo ha già adempiuto la prestazione derivante daun’obbligazione viziata da dolo, allora il Pretore concederà l’actio doli.


Actio doli
Si tratta di un’actio in factum , penale con condanna all’equivalente semplice del danno subito, infamante e arbitraria, nel senso che il convenuto verrà assolto se risarcisce il danno provocato dal suo comportamento doloso. E’ un’azione sussidiaria, cioè concessa solo in mancanza di altri mezzi per ottenere soddisfazione. E’ infine esperibile solo entro 1 anno dal danno subito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.

Contattaci

  • Contatta la redazione a
    [email protected]
  • Ci trovi su (redazione_tesi)
    dalle 9:00 alle 13:00 (Lun - Ven)
  • Oppure vieni a trovarci su

Chi siamo

Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo Tesi di laurea per evidenziare il merito dei nostri Autori e dar loro visibilità.
Share your Knowledge!

Newsletter

Non perdere gli aggiornamenti sulle ultime pubblicazioni e sui nostri servizi.

ISCRIVITI

Copyright 2024 © Tesionline srl