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Diritto romano: obligationes verbis contractae e la stipulatio

DIRITTO ROMANO: OBLIGATIONES VERBIS CONTRACTAE E LA STIPULATIO


Obligationes verbis contractae
E' quella che si costituisce mediante una formula verbale espressa in  un'interrogazione e in una risposta congrua.

La stipulatio
La stipulatio è lo sviluppo diretto della sponsio, l'atto formale dell'antico ius civile.
Divenuta iuris gentium, la stipulatio mantiene la struttura formale fondamentale di domanda e risposta congrua.
Stipulator era detto chi si faceva promettere e diventava creditore; sponsor, o più spesso promissor chi prometteva e diventava debitore.
Rimangono fermi i requisiti dell'oralità e della contestualità dell'atto. Esso si presenta idoneo ad esprimere l'obbligo di qualunque prestazione.
Il valore costitutivo della obligatio era attribuito nella stipulatio alla pronuncia dei verba, se nella formula verbale non era contenuto l'assetto di interessi fra le parti, il negozio si considerava astratto.
Se chi sta per consegnare una somma a mutuo si fa promettere mediante stipulatio quella stessa somma di denaro, ma non versa il denaro, potrebbe comunque chiedere il pagamento con l’actio ex stipulatu civilistica. Sarà il pretore a intervenire concedendo l’exceptio doli o l’exceptio non numeratae pecuniae (denaro non versato).
Sino al III sec il documento non ha alcun valore costitutivo della obligatio, ma ha solo valore di prova in quanto attesta l'avvenuta pronuncia della forma solenne.
Successivamente si diffuse l'idea che lo stesso documento incorpora l'obbligazione, costituendo in definitiva l'unico modo idoneo di farla valere. Il documento acquista quindi un valore obbligante, in quanto considerato rappresentazione scritta dei verbi pronunciati.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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