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Esclusione della responsabilità per atto illecito

Sono esimenti di responsabilità quelle circostanze che escludono la responsabilità per il risarcimento del danno a carico dell'autore dell'atto.
L'art. 2043 c.c. stabilisce un criterio generale di responsabilità per l'autore dell'atto illecito, ma ciò non significa che la responsabilità  esiste a  prescindere da ogni circostanza che possa giustificare il fatto compiuto, per es può accadere che l'autore dell'atto non era in grado di capire quello che stava facendo, o che abbia agito per salvare la vita di una persona.
In questi e simili casi, non sarebbe equo far subire all'autore dell'atto le conseguenze del suo agire, anche se si è cercato di salvaguardare anche l'interesse del danneggiato riconoscendogli, in certi casi, un'indennità, ma non un risarcimento che presuppone la illiceità dell'atto.
Le ipotesi di esimenti sono:
-incapacità di intendere e volere: per aversi responsabilità è necessario che l'autore dell'atto sia imputabile, sia, cioè, capace d'intendere o di volere.
Il minore di 14 anni può essere imputabile se risulta che era comunque in grado  di comprendere la rilevanza sociale negativa dell'atto compiuto.
-caso fortuito (evento assolutamente imprevedibile)  e forza maggiore (evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere) : che escludono la colpa del soggetto agente.
-legittima difesa: l'ipotesi in cui si arreca un danno per esservi costretti
dalla necessità di difendere sé o altri contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Stabilito che non è punibile penalmente chi agisce per legittima difesa, sarebbe poi assurdo ammettere che l'agente dovrebbe risarcire i danni all'aggressore.
-stato di necessità: agisce in stato di necessità chi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile. In questa situazione al danneggiato spetterà solo una indennità.
Lo stato di necessità differisce dalla legittima difesa perché non si è in presenza di una aggressione, ma di una situazione di pericolo in grado di provocare un danno grave alla persona.
Agisce in stato di necessità l'alpinista che per salvarsi la vita taglia la fune che lo lega al compagno facendolo precipitare, o chi entra in una proprietà privata sfondando una porta per sfuggire ad una aggressione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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