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Il divieto di doppia imposizione


Nel significato più intuitivo dell’espressione “divieto di doppia imposizione”, il principio indica che è vietato accertare due volte, a carico dello stesso soggetto, la stessa imposta su di un medesimo presupposto.
Nelle sue articolazioni, il divieto implica che non può essere applicata la stessa imposta, sullo stesso presupposto, nei confronto di soggetti diversi (un reddito non può essere tassato prima come reddito di Tizio e poi come reddito di Caio).
Inoltre il divieto opera anche quando sono coinvolte imposte diverse: un reddito non può essere tassato prima come reddito di una società di capitali e poi di una persona fisica, con applicazione dell’Ires, prima, e dell’Irpef, dopo.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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