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Ipotesi di successione degli stati nei trattati internazionali

Il governo su un territorio può mutare in vari modi:
1) Secessione: una parte del territorio di uno stato si distacca da questo,  acquistando una propria indipendenza ed un proprio governo. Il governo preesistente mantiene il suo potere sul territorio rimanente (un esempio di successione si è avuto con l’indipendenza degli USA dalla madrepatria inglese) .
Qui si applica la regola della tabula rasa, quindi gli accordi vigenti nello stato che  subisce il distacco non avranno valore nei confronti del nuovo stato formatosi, che acquista l’indipendenza.
L’applicazione del principio della tabula rasa, ai nuovi stati formatisi per distacco, è integrale per:
-trattati bilaterali: conclusi dal predecessore e  vigenti nel territorio distaccatosi;
-trattati miltulaterali chiusi: ossia per i trattati che non prevedono la partecipazione (tramite adesione)  di stati diversi da quelli originari.
Invece per i trattati multilaterali aperti, il principio della tabula rasa subisce un temperamento: infatti lo stato di nuova formazione può anziché aderire, procedere alla notificazione di successione: con tale atto la sua partecipazione retroagisce al momento dell’acquisto dell’indipendenza.
In sostanza, mentre l’adesione ha effetto ex nunc, la notifica di successione ha carattere retroattivo.
2) Smembramento di uno stato: si verifica quando l’intero territorio di uno stato si divide in + parti, ognuna delle quali crea un proprio governo senza rapporti di continuità con il governo preesistente (es. estinzione dell’Unione Sovietica).
La secessione, a differenza dello smembramento non implica l'estinzione dello Stato che la subisce.
Nel caso dello smembramento, ai nuovi stati si applica il principio della tabula rasa, temperato però dalla regola che per i trattati multilaterali aperti prevede la facoltà di procedere ad una notificazione di successione.
3) Fusione fra stati: due o più Stati si uniscono e danno vita ad un nuovo governo, del tutto privo di rapporti di continuità, con i governi passati, e quindi libero da qualsiasi precedente impegno pattizio (salvo gli accordi localizzabili) .
4) Incorporazione fra stati: si ha quando uno Stato, estinguendosi, passa a far parte di un altro Stato, e quindi  sussiste continuità fra l’organizzazione di governo di uno degli stati preesistenti e l’organizzazione risultante dall’unificazione (es. nell’unità d’Italia, la Sardegna ha esteso il proprio governo agli altri stati italiani) .
Nel caso dell’incorporazione si verifica la mobilità delle frontiere dei trattati, perché si tratta  dell’unico caso in cui un territorio muta governo, ma tale governo non è originale, bensì è il vecchio governo dello stato incorporante. Quindi i trattati dello stato che si estingue cessano di  avere vigore, mentre quelli dello stato incorporante si estendono al territorio incorporato.
5) Distacco di parti di territorio:  si ha quando una parte del territorio si distacca e si aggiunge al territorio di uno stato preesistente.
In tal caso si applica la regola della mobilità delle frontiere, in base alla quale alla parte distaccatasi, si estendono gli accordi vigenti nello stato subentrante e cessano di aver vigore quelli nello stato che subisce il distacco.
6) Mutamento radicale di governo: si ha quando in uno stato, per vie extralegali, si instaura un regime governativo completamente diverso, senza che il territorio subisca ampliamenti o diminuzioni. In tali casi la consuetudine applica la regola rebus sic stanti bus, secondo cui i trattati si estinguono se mutano le circostanze e i presupposti esistenti al momento della loro conclusione.
Quindi si ammetterà la continuità dei trattati se il nuovo regime è compatibile con questi.
7) Successione nei debiti contratti mediante accordo internazionale: se il debito contratto da uno stato diviene oggetto di un accordo internazionale, si applica il principio della tabula rasa, ad eccezione dei debiti localizzabili. La prassi + recente (smembramento Unione sovietica) tende ad operare un equa ripartizione del debito fra gli stati nati dallo smembramento e quest’ultimi ed i soggetti creditori, ciò al fine di non interrompere il credito internazionale.  
Al riguardo la convenzione di Vienna del 1983 applica il principio della tabula rasa solo ai nuovi stati sorti dalla decolonializzazione, negli altri casi, invece, prevede una successione del debito pubblico localizzabile secondo una proporzione equa.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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