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L’individuazione dei beni immobili da costruire


Quanto all’oggetto, è noto che ogni bene giuridico è la sintesi fra res e interesse tutelato.
Vediamole entrambe da vicino partendo dal bene:
- immobile da costruire è quello per il quale è stato richiesto il permesso di costruire e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non risulti ultimata, essendo in stato tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità;
- quanto alle ristrutturazioni, è noto che l’ipotesi era esclusa nei lavori preparatori, ma una lettura attenta della norma induce ad una conclusione diversa per i seguenti motivi:
- la ristrutturazione individua un nuovo bene costituito dal fabbricato e dall’interesse dell’acquirente che ha assunto obbligazioni;
- vi è dire sostanziale identità fra nuova costruzione al rustico e fabbricato da ristrutturare
Sicché la tutela non potrà essere negata; occorre solo che l’immobile sia diverso da quello originario e lo sarà quando l’intervento richiede un nuovo certificato di agibilità;
per quanto riguarda la destinazione e il corrispettivo, si può osservare che la destinazione è irrilevante tranne che per il diritto di prelazione ed i limiti all’azione revocatoria, i quali esigono la destinazione abitativa e la qualità di abitazione personale; quanto al corrispettivo, fino a quando non sono corrisposti acconti, non è dovuta la fideiussione mentre saranno sempre operative l’assicurazione, il contenuto minimo del contratto, il frazionamento del mutuo, la prelazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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