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La causalità e i reati omissivi


La causalità ha senso di esistere nei soli reati di evento, sia per condotte attive che per condotte omissive.
I reati omissivi si distinguono in:
a. reati omissivi propri, dove il reato sussiste con la semplice condotta omissiva;
b. reati omissivi impropri, dove il reato sussiste solo se all’omissione succede l’evento.
L’omissione     può essere prevista, dalle norme penali, in tre modi:
- previsione diretta, quando una norma definisce la condotta che, qualora sia omessa, può produrre l’imputabilità, come nell’art. 437(2) c.p.
- condotta libera, quando una norma lascia intendere che l’imputabilità possa sussistere sia con un comportamento attivo che omissivo, come nell’art. 575 c.p.
- conversione, qualora un effetto che il legislatore ha previsto fosse attuato con una condotta attiva, venga invece riprodotto con un’omissione, il reato sussiste lo stesso.
Questo caso non è stato ritenuto compatibile con i principi di legalità e tipicità, però l’art. 40(2) c.p. affermando che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” sembra giustificare anche l’incriminazione per conversione.
E’ facile notare come la conversione porti alla configurazione di un reato come se fosse a condotta libera e quindi è semplice obbiettare che qualora il legislatore avesse voluto tale effetto avrebbe esplicitamente configurato tale reato come reato a condotta libera.
Il significato dell’art. 40(2) c.p. è quindi da ricercare altrove, e cioè ha la funzione di chiarire, in senso naturalistico, il dubbio riguardo l’idoneità di un comportamento naturalisticamente assente, un nulla, come l’omissione a produrre effetti naturalisticamente reali com’è l’evento: una sorta di giustificazione naturalistica della omissione.
L’omissione è un concetto naturalistico in quanto, così come la condotta attiva, è idonea a produrre modificazioni della realtà.
L’omissione è un concetto normativistico in quanto è necessaria una previsione normativa che definisca quali sono i comportamenti doverosi la cui omissione può portare all’imputabilità.
Inoltre l’accertamento del nesso causale tra un’omissione e un evento richiede un secondo grado di ipoteticità nel giudizio contro-fattuale: si deve dimostrare l’efficacia imperativa di un comportamento che non esiste nella realtà, e quindi deve essere simulata sia la condotta che il suo, sempre ipotetico, effetto.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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