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La condizione nel contratto


Le parti possono decidere di inserire nel contratto una condizione per subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.
La condizione cui è sottoposto il contratto può, infatti, essere di tipo sospensivo o risolutivo.
L’incertezza dell’evento dedotto in condizione può riguardare sia l’an che il quando.
La condizione sospensiva determina l’inefficacia del contratto cui è apposta fino a che il fatto futuro e incerto si verificherà.
Essa tutela le parti contro il rischio che un evento corrispondente all’interesse delle parti non si verifichi o si avveri troppo tardi.
Il contratto sottoposto a condizione risolutiva rimane efficace fino a quando il fatto non si verifica.
Le parti sono in tal modo tutelate dal rischio che si verifichi un evento contrario ai loro interessi.
La condizione è illecita quando è “contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”.
La condizione illecita, sia essa di tipo sospensivo o risolutivo, rende nullo il contratto cui è apposta.
La condizione è impossibile quando il fatto sottoposto a condizione non può accadere secondo un giudizio oggettivo degli eventi.
Essa produce effetti diversi a seconda che la condizione sia sospensiva o risolutiva: se è sospensiva rende nullo il contratto; se è risolutiva si ha come non apposta.
Si è soliti distinguere la condizione in:
- causale, quando “il fatto condizionante è indipendente dalla volontà delle parti”; e mista, quando “la volontà dei contraenti concorre solo in parte all’avveramento del fatto, mentre per altra parte questo dipende da fattori esterni”;
- potestativa, quando “il fatto dipende dalla sua volontà dei contraenti”;
- meramente potestativa, quando gli effetti del contratto dipendono dalla mera volontà della parte; tale condizione determina la nullità del contratto.
Si è soliti distinguere anche tra condizione bilaterale, che ricorre quando è prevista nell’interesse di entrambe le parti, e unilaterale, quando è posta nell’interesse esclusivo di una delle parti, che è libera di decidere se avvalersene o meno.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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