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La disciplina del contratto di inserimento e del relativo rapporto di lavoro


Anche per il contratto di inserimento il legislatore ha richiesto la forma scritto ad substantiam.
In mancanza di forma scritta “il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato”.
Il contratto, inoltre, non può avere durata inferiore a 9 mesi, né superiore a 18 mesi (36 nel caso di lavoratori portatori di handicap).
È vietato il rinnovo del contratto tra le stesse parti, mentre le proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata.
La disciplina applicabile al rapporto è quella del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al d.lgs. 368/2001, e si riconosce ai contratti collettivi il potere di stabilire diversamente.
Una specifica regola è peraltro posta in materia di inquadramento del lavoratore, stabilendosi che, analogamente a quanto previsto in relazione all’apprendistato, nel corso del rapporto, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore di più di due livelli a quella che spetterebbe ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti.
Inoltre, è sancita la non computabilità dei lavoratori assunti con contratto di inserimento nei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Un cenno merita infine il fatto che, al fine di promuovere la diffusione di questo tipo di contratto, il legislatore ha previsto specifici incentivi economici.
Similmente a quanto previsto in materia di apprendistato, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, che siano tali da impedire la realizzazione delle concrete e specifiche finalità formative del contratto e di cui sia unicamente responsabile il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione ridotta versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del rapporto, maggiorata del 100%.

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