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La nozione di atti sessuali in giurisprudenza


La riforma del 1996 ha introdotto la nuova figura degli “atti sessuali” al posto delle “congiunzioni carnali” e degli “atti di libidine”, che erano istituti più adatti a dar tutela alla moralità pubblica che alla libertà individuale.
Prima della riforma la sessualità di un comportamento era stabilita in senso soggettivo, cioè doveva essere orientato all’eccitamento o allo sfogo dell’impulso libidinoso, a prescindere dalla concreta e oggettiva sessualità dell’atto.
Visti così, gli atti sessuali erano aperti ad accogliere tutta una larga serie di condotte, di per sé asessuali, se rivolte soggettivamente dal soggetto attivo a scopi sessuali.
Oggi, invece, si fa riferimento alla natura oggettivamente sessuale dell’atto in sé.
Infatti la concezione soggettiva della sessualità era più legata al concetto di moralità pubblica che non a quello moderno di libertà morale, il quale impone, insieme al principio di offensività, che gli atti sessuali abbiano una obiettiva attitudine offensiva della libertà sessuale.
Inoltre la concezione soggettiva è carente anche rispetto alla tutela dei principi di tassatività e certezza, lasciando al soggettivismo delle persone la sussistenza del reato.
L’obiettiva attitudine a offendere la libertà sessuale, quindi, si trova negli atti di contatto fisico (sia a nudo che non) con le zone c.d. erogene (genitali, orali, anali, pubiche, mammellari) dell’altrui o del proprio corpo (autoerotismo imposto), i quali sono gli unici atti univocamente sessuali.
Ci si stacca totalmente dal fine psicologico che muove il soggetto attivo e atti oggettivamente sessuali restano tali anche se posti in essere per fini diversi dall’eccitamento sessuale (vendetta, superstizione, ecc…), mentre atti non obiettivamente sessuali restano tali anche se provocano eccitamento sessuale nel soggetto attivo (parrucchiere che tocca i capelli, sarto che prende le misure del corpo per abito, ecc…).
Gli atti medici su parti erogene non costituiscono atti sessuali solo se strettamente legati alla funzione medica.
Grazie alla concezione oggettiva degli atti sessuali viene ristretto l’insieme degli atti sessuali, restituendo tutta una serie di comportamenti ad una tutela diversa (molestia, violenza privata, ingiuria, ecc…) in cui i trattamenti sanzionatori sono più conformi al principio di proporzionalità giuridica.


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