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La responsabilità verso i singoli soci o terzi

Anche il singolo socio o il terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, posso esperire l'azione di responsabilità verso questi.
Per poter richiedere il risarcimento dei danni devono ricorrere due presupposti:
il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell'esercizio del loro ufficio;
la produzione di un danno diretto (e non riflesso) al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo.
L'azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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