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La violenza personale e la violenza sulle cose


La violenza costituisce, insieme alla frode, una delle forme di aggressione dei beni giuridici, anche di quelli patrimoniali.
La violenza può consistere in violenza fisica, violenza psichica (o minaccia) e violenza reale.
Essa può essere sia il fine del reato (come nel danneggiamento, ecc…) che il mezzo con cui deve essere arrecato il danno patrimoniale (come nella rapina, nell’estorsione, nella turbativa violenta, ecc…).
La violenza-mezzo si distingue in:
- violenza personale fisica, sia propria (comprendente le tradizionali ipotesi di costrizione della vittima tramite coercizione fisica), che impropria (comprendente metodi più moderni e subdoli che annullano comunque la capacità di autodeterminazione).
Soprattutto la violenza fisica impropria comprende talmente tante modalità di costrizione da rendere del tutto evanescente lo stesso concetto di violenza personale fisica;
- minaccia, che deve avere due requisiti:
- prospettazione di un male futuro, che deve riguardare beni giuridici e non solo morali (amicizia, amore, ecc…) e che può avere come destinatario sia il soggetto passivo che terzi;
- prospettazione della dipendenza del male dalla volontà dell’agente.
Le modalità possono essere le più svariate, come visto in precedenza.
L’idoneità della minaccia a coartare l’altrui volontà deve essere accertata caso per caso tenendo conto delle circostanze del caso concreto, delle condizioni psicologiche del soggetto passivo e della conoscenza di esse da parte del soggetto attivo.
In ogni caso, la minaccia per essere idonea deve quantomeno essere: proporzionata, seria, percepita o percepibile.
L’effetto psicologico della minaccia deve essere la coartazione, assoluta o relativa, dell’altrui volontà;
- violenza reale, quando l’energia fisica atta a coartare l’altrui volontà non è diretta su persone (come nella violenza fisica), ma su cose.
Si ha violenza sulle cose quando la res viene: danneggiata, trasformata o mutata nella destinazione.
Per quel che, invece, riguarda gli effetti che produce, la violenza-mezzo si distingue in:
violenza con coazione assoluta, quando il soggetto passivo è ridotto a mero strumento materiale.
In questi casi non c’è più volontà del soggetto passivo, rendendo inconfigurabile tale effetto con gli atti di disposizione e, quindi, tale violenza con i reati con cooperazione con la vittima (ad esempio la cinematografica scelta tra la borsa o la vita);
violenza con coazione relativa, dove al soggetto passivo è lasciato quel tanto di potere decisionale indispensabile per un atto di disposizione, rendendo compatibile tale violenza coi reati con cooperazione con la vittima (ad esempio, se non mi dai i soldi distruggo la macchina).
La distinzione tra questi due tipi di violenza in base agli effetti coartativi che producono è fondamentale per distinguere rapina da estorsione.
La violenza-mezzo nei reati patrimoniali viene, in alcuni casi, assorbita nel disvalore del reato patrimoniale e non porta esso a concorrere coi reati di violenza, mentre in altri casi ciò non avviene e il reato patrimoniale concorre col reato di violenza posto in essere.

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