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Periodo post classico: diritti reali limitati

PERIODO POST CLASSICO: DIRITTI REALI LIMITATI


La nozione di servitù si estende anche per le limitazioni legali della proprietà.
Si distinguono le servitutes praediorum e servitutes personarum (usufrutto, uso...).
Le pactiones et stipulationes, usate in origine per costituire servitù sui fondi provinciali, si estendono a tutte le servitù e all’usufrutto. E’ ammesso l’acquisto per longi temporis praescriptio.
Nella categoria di servitutes non rientrano l'enfituesi e superficie, che si caratterizzano per il fatto di assorbire nelle facoltà del titolare pressochè totalmente le facoltà del proprietario. Le facoltà infatti che spettano all'enfitueta sono le stesse del proprietario.
Resta il principio del superficies solo cedit, tutelato con actio in rem. Scompare la fiducia.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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