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Periodo post classico: schiavitù

PERIODO POST CLASSICO: SCHIAVITÙ


Con l'influenza Cristiana si attenua la contrapposizione a livello giuridico tra liberi e schiavi.
L’influsso cristiano non porta all’abolizione della schiavitù ma a un miglioramento della condizione degli schiavi basato sulla caritas (si manifesta ad es. nel diritto d’asilo nelle chiese). I matrimoni fra schiavi (contubernium) sono riconosciuti dalla Chiesa: ne consegue che i membri della famiglia servile non devono essere separati e, se liberati, i figli hanno diritto a ereditare dai genitori. Per Giustiniano gli schiavi cristiani di padroni non cristiani (ebrei) sono dichiarati liberi.
Lo schiavo diventa capace di stare in giudizio per i debiti da lui contratti. Tuttavia il padrone ha diritto a veder soddisfatti i propri crediti prima degli altri creditori.
Gli illeciti tendono ad essere perseguiti pubblicamente: lo schiavo colpevole viene quindi consegnato all’autorità pubblica (vengono meno le azioni nossali).
Favor libertatis: per Giustiniano il libero rivendicato come schiavo può difendersi  da solo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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