PERIODO POST CLASSICO: SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Giustiniano elimina la mancipatio familiae.
Il rito per aes et libram viene accantonatom, riducendosi in sostanza a uno scritto contenente le disposizioni di ultima volontà, ma che conservava traccia di quel rito nel richiedere l'intervento di sette testimoni: cinque richiesti come tali secondo a tradizione, più uno al posto del libripens (portatore della bilancia) e un altro al posto del familiae emptor.
Nei codicilli serve l'intervento di 5 testimoni, e non possono contenere l'istituzione di erede.
In tema di querela inofficiosi testamenti Giustiniano stabilisce che i legittimari (discendenti, ascendenti e fratelli e sorelle), a cui il testatore ha lasciato meno della quarta, possano agire solo per ottenere l’integrazione. In ogni caso, anche quando, in caso di preterizione, il testamento viene rescisso, restano valide tutte le altre disposizioni in esso contenute (es. Legati). Nel diritto giustinianeo l’hereditatis petitio non serve solo per ottenere la restituzione delle cose ereditarie, ma anche il risarcimento per quelle che il possessore ha perso o distrutto.