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Nuovi rapporti tra Egitto e Inghilterra

26 agosto 1936

Viene firmato un trattato anglo-egiziano che riduce l'occupazione militare del paese, senza tuttavia affrancare completamente l'Egitto dalla dominazione britannica.
Il Trattato, oltre a sancire la fine dell'occupazione militare britannica (Art. 1), definisce l'Alleanza tra Gran Bretagna ed Egitto (Art. 4); in base ad essa vengono fissati una serie di obblighi per i due contraenti, tra cui il più importante è quello di non adottare nei confonti dei paesi terzi un atteggiamento incompatibile con l'Alleanza, e quindi a non concludere trattati politici in contrasto con le disposizioni dell'accordo (Art. 5).
La Gran Bretagna si impegna, inoltre, a sostenere la candidatura dell'Egitto per l'ingresso nella Società delle Nazioni (Art. 3).
Le disposizioni più importanti per definire concretamente la posizione britannica in Egitto sono comprese negli articoli inerenti la sicurezza delle vie di comunicazioni imperiali e la dislocazione di truppe inglesi sulle sponde del Canale di Suez. Con l'articolo 7 i delegati britannici hanno ottenuto l'obbligo unilaterale a carico dell'Egitto di provvedere a tutte le facilitazioni ed all'assistenza di cui la Gran Bretagna abbia bisogno, in termini di utilizzo di porti, aerodromi e mezzi di comunicazione, in caso di guerra, di minaccia imminente di guerra, o di necessità internazionale. L'articolo 8 stabilisce che, fino a quando l'Esercito egiziano non sia stato riconosciuto dalle due parti in grado di difendere il Canale di Suez, il Governo britannico sarà autorizzato a mantenere truppe nell'area del Canale, nel pieno rispetto e senza pregiudicare la sovranità egiziana. Oltre a definire, quindi, il Canale di Suez parte integrante del territorio egiziano e mezzo di comunicazione essenziale tra le diverse parti dell'Impero britannico, l'articolo fissa dettagliatamente i lavori di fortificazione che, in virtù dell'alleanza, il governo egiziano è tenuto a sostenere. Con questi due articoli la Gran Bretagna si garantisce la protezione diretta e a tempo indeterminato del Canale, ed il rinvio sine die della data di evacuazione delle proprie truppe dall'Egitto. L'Alleanza, nei termini stabiliti, pur riconoscendo la sovranità egiziana, legittima la posizione di dominio ed il presidio militare della Gran Bretagna sul Mediterraneo meridionale e sul Mar Rosso; l'assistenza che il Governo egiziano deve riconoscere in virtù del Trattato, in caso di conflitto, prefigura una situazione che, se pur non assimilabile a quella prevista dal Protettorato, dà al Governo inglese piena libertà di manovra e ribadisce la sovranità britannica di fatto su tutta la zona del Canale.
Con lo scioglimento delle riserve, apposte al Trattato del 1922, riguardanti il Sudan e la protezione degli interessi degli stranieri in Egitto, si completa il disegno dei nuovi rapporti anglo-egiziani. Per il Sudan resta in vigore il sistema di condominio previsto nel 1899, pur riservando alle parti la libertà di concludere nuovi accordi in futuro. In base agli articoli 12 e 13 vengono sanciti l'abolizione dei Tribunali Misti e il riconoscimento britannico all'Egitto della responsabilità di tutelare la vita e gli interessi degli stranieri. In seguito ad un periodo di transizione, i Tribunali Misti lasceranno il posto a tribunali egiziani veri e propri.

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