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Le impugnazioni della parte civile dopo la legge 20 febbraio 2006, n. 46

La l. 20 febbraio 2006, n. 46, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, a margine delle novità introdotte in tema di legittimazione ad appellare del pubblico ministero e dell’imputato, ha operato alcuni significativi ritocchi anche con riferimento al potere di impugnazione tradizionalmente riconosciuto alla parte civile costituita.
In vero, l’originario disegno di legge n. 4604, d’iniziativa del deputato Gaetano Pecorella, presentato alla Camera dei deputati il 13 gennaio 2004, non contemplava alcuna proposta emendativa dell’art. 576 c.p.p.
L’ipotesi di modifica del potere di gravame della parte civile non era neppure prevista dal disegno di legge n. S 3600, approvato in via definitiva dal Senato il 12 gennaio 2006.
Tale disegno di legge è stato, però, oggetto di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. .
Nel messaggio alle Camere il Presidente Ciampi ha evidenziato una condizione di disparità tra le parti processuali, anche con specifico riferimento alla posizione della parte civile.
Quindi, in ossequio alle osservazioni formulate dal Capo dello Stato, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede di riesame, ha riscritto l’art. 6 del disegno di legge, intaccando, però, negativamente l’art. 576 c.p.p. e le facoltà di impugnazione della parte civile.
La restrizione del potere di gravame del pubblico ministero di cui al novellato art. 593 c.p.p., infatti, avrebbe ridotto le facoltà concesse alla parte civile, ma il problema si sarebbe potuto risolvere con l’eliminazione dell’inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" dal testo dell’art. 576 c.p.p., con ciò garantendo, ai soli fini civili, quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se esercitasse l’azione in sede propria.
Nel corso dei lavori preparatori emergeva, dunque, l’intenzione del legislatore di garantire il diritto di appello al danneggiato dal reato costituitosi parte civile.
Con l’eliminazione dell’inciso "con lo stesso mezzo previsto per il pubblico ministero" dal testo dell’art. 576 c.p.p. si voleva dotare la parte civile di un potere di gravame distinto e disancorato da quello attribuito al pubblico ministero, peraltro destinato a forti limitazioni.
L’eliminazione dell’inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" dal testo dell’art. 576 c.p.p. voleva legittimare, quindi, la parte civile a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
Tuttavia, tale legittimazione risulta, adesso, notevolmente compromessa.
L’assoluta mancanza di un norma che attribuisca alla vittima del reato uno specifico potere di appello contro le sentenze assolutorie di primo grado e il vincolo interpretativo del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568, comma 3, c.p.p. riducono inevitabilmente i poteri di gravame della parte civile, conferendo al titolare dell’azione civile la sola legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
Al danneggiato costituitosi parte civile nel processo penale per ottenere restituzioni e risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato, l’odierna versione dell’art 576 c.p.p., nega ogni facoltà di una autonoma proposizione dell’appello, poiché non determina lo specifico mezzo di gravame che lo stesso danneggiato possa attivare.
La mancanza di una specifica previsione in tal senso fa recuperare, in un’ottica sistematica, il principio espresso dall’art. 568, comma 2, c.p.p., ai sensi del quale tutte le sentenze possono costituire oggetto di ricorso per cassazione per vizi di legittimità quando non sono altrimenti impugnabili.
La vittima del reato, quindi, potrà esclusivamente ricorrere per cassazione non essendo più legittimata ad appellare la sentenza di primo grado, neppure nei più angusti spazi che la riforma in esame lascia al potere di gravame della parte pubblica.
La parte civile, dunque, anziché conservare il potere di appello contro le sentenze di proscioglimento di primo grado, potere che la l. 46/2006 toglie al pubblico ministero, a differenza di quest’ultimo, perde la facoltà di appellare perfino le sentenze di condanna.
Ci si dirige, così, verso un progressivo scoraggiamento del danneggiato a servirsi del processo penale per interessi risarcitori!!!


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Capitolo III Impugnazioni di parte civile e legittimità costituzionale. 1. Profili di contrasto della nuova disciplina con la Costituzione. La parte civile, da sempre <<cenerentola della procedura penale>> 1 , è destinata, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina sulla sua legittimazione ad impugnare, ad interpretare un ruolo di rilevante importanza nel dibattito critico diretto a porre in dubbio la coerenza del sistema introdotto dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46. La parte civile costituisce, infatti, una sorta di cartina al tornasole, alla luce della quale valutare la razionalità complessiva della legge 1 L’espressione è estrapolata dalla relazione tenuta dal dott. G. IANNARONE, magistrato distrettuale presso la Corte d’appello di Perugia, al convegno organizzato dalla Camera Penale di Perugia il 25 maggio 2006. i

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Informazioni tesi

  Autore: Luigi Fiorino
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Francesco Caprioli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 87

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Parole chiave

appello
impugnazioni
legge pecorella
legittimità costituzionale
parte civile
pubblico ministero

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