dimensione collettiva un interesse particolare che viene chiamato
“collettivo” (di alcuni) per distinguerlo dal generale (di tutti) relativo
alla disciplina delle condizioni di lavoro
2
.
La storia ci insegna come la libertà sindacale possa avere
rapporti diversi coi regimi politici; può essere repressa, ignorata o
sostenuta. Si parlerà di autonomia sindacale tutte le volte in cui tale
attività è incoraggiata ed è considerata lecita all’interno
dell’ordinamento statale.
Un autore nota bene come non basta il semplice riconoscimento
della libertà sindacale all’interno dell’ordinamento statale, ma lo Stato
deve anche, di fatto, lasciare quell’autonomia indispensabile per
esercitare i poteri in modo discrezionale e insindacabile, in altre parole
lo stato deve creare “un piccolo mondo” dove il funzionario, il giudice,
la legge e il regolamento non possono entrarvi, liberi mondi che
derivano dalla volontà delle parti
3
.
La libertà sindacale, infatti, deve essere interpretata non solo
come “libertà da”, ossia come protezione dalla sfera sindacale da
ingerenze dello stato e della controparte, ma anche come “libertà di”
ossia come attivo esercizio della contrattazione collettiva.
4
Il sindacato
deve essere quindi libero di agire come una forza politica e deve essere
libero di scegliere se perseguire gli obiettivi di natura economica del
governo centrale oppure di contrastarlo attraverso il conflitto
collettivo
5
.
2
F.Santoro Passatelli, Autonomia collettiva, giurisdizione , diritto si sciopero in riv.it.sc.giur.
1949 p. 138
3
P.Rescigno, Le formazioni sociali intermedie, persona e comunità, BOLOGNA 1966
4
M.D’Antona, Il quarto comma dell’art.39, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1998, pp. 665-698
5
M. Martone, Governo dell’economia e azione sindacale CEDAM 2006, pag. 12
8
La manifestazione della forza politica dei sindacati non è
semplice e dipende soprattutto dall’ordinamento giuridico con cui
interagisce. Naturalmente in uno stato pluriclasse come il nostro, dove è
la competizione ad esprimere l’indirizzo politico, l’azione sindacale
vera e propria trova piena espansione.
Parte della dottrina, a tal proposito, mette in evidenza come in
determinati momenti storici siano stati proprio i sindacati, dei datori di
lavoro e dei lavorati, oltre che ai partiti, a individuare l’interesse
generale in particolari situazioni di crisi
6
.
Per esprimere questo concetto, cioè di come l’organizzazione
socio- politica regge in un determinato assetto costituzionale formale,
Max Weber alla fine dell’Ottocento, parlò di “costituzione materiale”
mettendo in evidenza come le forze delle organizzazioni materiali
interagivano con le regole legali.
L’indagine, che in questa tesi si cercherà di condurre, sta proprio
in questo, di come la realtà sociale nella dialettica politica si proietta sul
piano normativo, tra “ordine materiale” e “ordine normativo”
7
.
Tre sono stati gli universi concettuali utilizzati dalla dottrina per
esprimere, interpretare e riconoscere la “regola materiale”: il modello
pubblicistico, quello privatistico e quello materiale o empirico
8
.
Il primo è quello di programmazione economica di tipo
corporativo. Il secondo (che abbiamo da 60 anni) è quello della
contrattazione collettiva e di autonomia sindacale nelle condizioni di
lavoro e del costo del lavoro. Il terzo modello, quello materiale o
6
M. Martone, Governo dell’economia e azione sindacale CEDAM 2006, pag. 13
7
T.Martines, Contributo a una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, Giuffrè Ed. 1957
pag 4 ss
8
M. Martone, Governo dell’economia e azione sindacale, op.cit., pag. 17
9
empirico, è quello che vede nello sciopero il criterio di validità degli
accordi tra autonomia sindacale e potere politico, considerandolo
l’unico in grado assicurare il rispetto dell’ordinamento intersindacale.
Tutti e tre i modelli sono stati sempre utili ai giuslavoristi per
comprendere il fenomeno sindacale e la sua azione nei diversi modelli
di governo dell’economia. Il sindacato è visto prima come “potere
eversivo” e poi come “potere costituito”e lo sciopero politico come
l’esempio di tale evoluzione, da “reato” a “diritto-libertà”; reato tutte le
volte in cui il sindacato è considerato solo il” legislatore” delle
condizioni di lavoro, e diritto tutte le volte in cui è un sindacato attivo,
pronto a lottare e a fare pressioni sui pubblici poteri
9
.
Come si sa, l’indagine su tale argomento non può prescindere da
una prospettiva storica che è l’unica a farci comprendere al meglio la
realtà del sindacato nel governo dell’economia.
Tuttavia in questa tesi l’analisi storica sarà trattata solo
marginalmente, cercando invece di individuare i rapporti che il
sindacato e il governo intrattengono quotidianamente, mediante la
ricostruzione del mezzi utilizzati (capitolo 2) e di alcuni istituti e
dinamiche più frequentemente trattati (capitolo 3).
2. Programmazione economica e autonomia sindacale nel modello
costituzionale
Nel 1947 si crea il sistema della democrazia rappresentativa che
attribuisce la rappresentanza del popolo al Parlamento e si abbandona
definitivamente quello che era il vecchio e astratto concetto di Nazione.
Il Parlamento diventa l’unico organo capace di concertare il confronto
tra i diversi partiti nel perseguimento dell’interesse generale.
9
M. Martone, Governo dell’economia e azione sindacale CEDAM 2006, pag. 18
10
Parte della dottrina definisce questa funzione come la “quarta
funzione dello stato” ed è caratterizzata soprattutto dall’individuazione
degli obiettivi di natura politica ed economica che lo stato deve
raggiungere mediante la mozione di fiducia, unico modo che il governo
ha per l’investitura parlamentare su un determinato programma politico.
Con la Costituzione si ridisegnano anche i rapporti con la dimensione
collettiva e quindi col fenomeno sindacale.
Iniziamo la nostra indagine dall’art. 2 Cost. che riconosce la
libertà degli individui di organizzarsi per perseguire interessi privati
nella dimensione collettiva dando vita a formazioni sociali. I temuti
“corpi intermedi” nel fascismo, si formano così dal basso per volontà
degli individui, anziché dall’alto per concessione legislativa, come
avveniva invece nell’ordinamento corporativo
10
.
Dal monopolio del partito e del sindacato fascista si passa così al
pluralismo di partiti, di sindacati e di associazioni, basato sul
riconoscimento della libertà di ognuno di organizzarsi per partecipare
anche collettivamente alla vita pubblica, economica e sociale del paese.
L’art. 2 Cost. quindi è la più efficace garanzia perché
costituzionalizza il principio in base al quale il sindacato, come
qualsiasi formazione sociale, “deriva dal basso”
11
.
Altre norme costituzionali capisaldi dell’autonomia sindacale
sono: l’art.39 Cost., il 40 Cost. e il secondo e terzo comma dell’art.39
Cost..
L’art.39 Cost. per la libertà dell’organizzazione sindacale, il 40
Cost. perché legittima il conflitto con lo sciopero, e il secondo e terzo
10
L Einaudi, Le azioni di politica sociale, Torino, 1965 pag.106
11
L Einaudi, Le azioni di politica sociale, Torino, 1965 pag.106
11
comma del 39 Cost. perché danno ai sindacati i mezzi per risolvere i
conflitti.
Concedere ai sindacati un ambito di azione costituzionale
significa individuare bene quali sono i limiti di tale azione e quindi
capire le competenze tra azioni dei partiti e azioni sindacali, tra
pubblico e privato, limiti sempre confusi nel passato.
Quello che a noi interessa per la nostra indagine sono in modo
particolare gli art.39, 40 e 41 della Costituzione.
“Sono disposizioni di ampio respiro” sensibili alla libertà dei
privati ma che mirano anche a incanalare tale libertà in istituti dal
sapore corporativo
12
. Sono disposizioni che lasciano trapelare ancora il
ruolo dello Stato “dirigista”.
Ingerenze dello Stato nell’economia legittimate a pieno
dall’art.3 della Costituzione che
<<
istituisce un nesso indissolubile tra
Stato di diritto e Stato sociale, nel senso che solo l’intervento
nell’economia da parte degli organi pubblici può realizzare
compiutamente lo Stato di diritto inteso in senso sostanziale, come
sintesi tra libertà e uguaglianza
13>>
.
Tale situazione denota una dubbia continuità rispetto
all’ordinamento liberale e a quello corporativo
14
.
L’art.41Cost. con efficacia precettiva, dispone che l’attività
economica è libera, si dà vita quindi al contratto di mercato, strumento
sempre considerato nell’ordinamento corporativo base dello sviluppo
economico. A bilanciare tale metodo di produzione capitalistico è
immediatamente il secondo comma stabilendo che tale iniziativa <<
12
M. Martone, Governo dell’economia e azione sindacale CEDAM 2006, pag. 110
13
L.Mengoni, Forma giuridica e materia economica, Padova 1963, pag.159 ss
14
M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia Bologna, Il Mulino, 1995 pag.34
12