4
Quindi per comprendere quali sono stati gli atteggiamenti socio-
economici che hanno motivato l intervento del legi slatore nella materia
della locazione verso una maggiore tutela di eguaglianza giuridica tra le
parti3, Ł doveroso affrontare la tematica della autonomia negoziale in
considerazione dell evoluzione storica, che ha determinato sempre piø una
progressiva ingerenza statale. La materia della locazione Ł disciplinata nel
codice civile e in leggi speciali. Con l emanazione della legge 27 luglio
1978, n. 392, il compito dell interprete giuridico era quello di monitorare il
mercato delle locazioni urbane e di trarre le opportune conclusioni; la realt
susseguitasi dopo l emanazione della legge 392/78 ha evidenziato come
nell ambito delle locazioni per immobili destinati ad usi industriali,
commerciali, artigianali e professionali vi era una naturale andamento delle
contrattazioni, cosa invece ben diversa si manifestava per le locazioni di
immobili ad uso abitativo, ove da una parte la scarsa offerta di locazione di
appartamenti e alloggi, dall altra una progressiva e consistente evasione
fiscale, misero in nudo la scarsa efficienza 4 della legge in esame. Si cerco
di rimediare a tale legislazione con la legge 359/92, che pur avendo intenti
suppletivi, lasciava ancora del vuoto da colmare.
Quindi occorreva un ulteriore intervento legislativo che desse
maggiore organicit ed efficienza alla materia dell e locazioni di immobili ad
uso abitativo lasciando maggiore autonomia contrattuale. Difatti, il
legislatore del 19985 Ł intervenuto per regolare specificamente le sole
3
Il legislatore sin dalla legge 392/78 nel garantire una parit sociale ed economica dei contraenti
Ł intervenuto limitando, per lo meno su due aspetti essenziali del contratto (durata e canone di
locazione), la disponibilit delle parti nella auto noma regolamentazione.
4
Precisiamo che la scarsa efficienza della l. 392 /78 si riscontr essenzialmente solo nell ambito
delle locazioni di immobili ad uso abitativo spingendo il legislatore ad una successiva riforma con
l. 431/98. Tanto Ł vero che ad oggi, la locazione ad uso diverso dall abitazione continua ad essere
disciplinata dalla l. 392/78 ed in particolare dalle disposizioni non abrogate dalla legge di
riforma.
5
Ci si riferisce alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5
locazioni ad uso abitativo, verificando e accertando, in primis, le cause di
disfunzione sopra citate, e successivamente dettando alcune disposizioni che
consentissero un maggior ampliamento di tale mercato e una maggiore
riscossione di tasse e imposte6.
Nel corso della trattazione esamineremo in via generale il contratto di
locazione, passando ad una rapida disamina delle disposizioni codicistiche
sino, da ultimo, all analisi della nuova legislazione legge 9 gennaio 1998, n.
431. Nel corso della esposizione analizzeremo anche la dialettica tra
autonomia ed eteronomia trasponendo in concreto tale dialettica
nell evoluzione legislativa speciale.
6
TORTORICI, Affittare gli immobili, Milano, 2002, 9-10.
6
CAPITOLO I
La locazione in generale: contratto di locazione e cenni
alla disciplina speciale.
1.1. Premessa: il contratto di locazione.
Il contratto di locazione Ł un contratto di scambio tra due soggetti
definiti locatore e conduttore o locatario. Il locatore e colui che disponendo
di un bene mobile o immobile decide di conferirlo in godimento ad altri al
fine di trarne un utile periodico in denaro; il conduttore o locatario e colui
che trae in godimento un bene per un determinato periodo di tempo,
obbligandosi a corrispondere periodicamente un canone, ovvero una somma
di denaro quale frutto del godimento.
Il contratto di locazione Ł un contratto consensuale ad effetti
obbligatori , la traditio del bene configura infatti adempimento costituente lo
svolgimento del negozio, essendo successiva e consequenziale al
perfezionamento di esso.
Occorre evidenziare come l istituto della locazione un tempo
raffigurava una fattispecie piø ampia: si riconosceva una funzione
economica unitaria alla locazione di cose locatio rerum ; alle locazione
di opera che corrispondeva al contratto di opera, locatio operis ; infine,
alla locazione di opere corrispondente invece al contratto di lavoro, locatio
operarum . Quindi si tratta di un godimento che si estende sino a
ricomprendere il risultato di un attivit umana o l e energie lavorative7. Per ,
con il codice civile vigente, questa immagine e venuta meno, restringendo
la cerchia delle fattispecie riconducibili alla lo cazione solo al godimento a
7
ZATTI-IUDICA, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, 2001, 371.
7
titolo oneroso di cose, destinando invece le fattispecie riconducibili al
godimento delle attivit umane ad una disciplina au tonoma e separata.
Oggi la locazione si configura come un genere di contratto. Il codice
civile dedica il capo VI, titolo III ad una disciplina particolarmente
dettagliata della locazione che Ł destinata a valere per due fattispecie
contrattuali: la locazione in senso stretto (artt.1571-1614) e l affitto
(artt.1615-1654).
L art. 1571 c.c. definisce la locazione come il contratto col quale
una parte si obbliga a far godere all altra una cosa mobile o immobile per un
dato tempo verso un determinato corrispettivo . Ne llo scambio tra le due
controprestazioni di dare in godimento un bene ricevendo un corrispettivo
del godimento, risiede la causa della locazione.
La locazione pu avere ad oggetto qualunque cosa, m obile o
immobile: un appartamento, un negozio, una autovettura, un computer, etc.
In relazione all oggetto e alla destinazione d uso che viene ad assumere in se
la locazione, si applica la relativa disciplina del contratto8.
1.2. La locazione nel codice civile e la disciplina speciale.
Sembra doveroso trattare in primo luogo la disciplina codicistica delle
locazioni, esaminando brevemente le disposizioni essenziali: disposizioni
che ovviamente si riferiscono all istituto della locazione in generale, ragion
per cui ci limiteremo ad una rapida disamina. Come gi accennato, esiste un
regime speciale dedicato alla disciplina della locazione di immobili ad uso
abitativo e ad uso diverso dall abitazione (attivit industriali, commerciali,
artigianali, professionali, culturali), ci va spec ificato perchØ la disciplina
8
BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI-GIARDINA-GIUSTI-LOI-NAVARRETTA-
PALADINI-POLETTI-ZANA, Diritto privato, (parte seconda), Torino, 2004, 669.
8
codicistica supplisce per quelli aspetti non contemplati dalla legge speciale o
quando sia la stessa a rinviare alle disposizioni generali del codice9.
La prima fonte di disciplina del contratto di locazione di immobili Ł
costituita dal capo VI del titolo III del codice civile, che tratta appunto
della locazione. La sezione prima (artt. 1571-1606 c.c.) tratta della locazione
sia di cose mobili sia di immobili, e, quanto a questi ultimi, detta alcune
norme che sembrano dirette a regolare piø specificamente le locazioni
abitative.
La seconda sezione (artt. 1607-1614 c.c.) detta una disciplina specifica
applicabile alla locazione di fondi urbani 10.
Il nostro codice non richiede la forma scritta ad substantiam per
stipulare validamente un contratto di locazione, neanche per le locazioni
immobiliare11, salvo siano ultranovennali e per le quali la legge ne richiede
anche la trascrizione ex art. 2643, n. 8 c.c.. Le parti vengono lasciate libere
di stabilire la durata del contratto di locazione, l unico limite che il codice
impone e la previsione di una durata massima della locazione (30 anni)
come sancito dall art. 1573 c.c., nulla stabilisce il codice in relazione ad un
termine minimo12. Se le parti non dovessero pattuire alcuna durata si applica
in via suppletiva l art. 1574 c.c. secondo determinati criteri.13
9
Le norme del codice hanno carattere dispositivo, tuttavia, l importanza sociale di tale contratto e
la necessit di tutela nei confronti del contraente piø debole, cioŁ il conduttore, ha comportato il
sorgere di una normativa speciale che si Ł affiancata a quella codicistica, sovrapponendosi ad
essa.
10
GRASSELLI, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005, 8.
11
Per Ł doveroso sottolineare che l art. 1 co. 4 de lla l. 431/98 menziona, che per la stipula di
validi contratti di locazione Ł richiesta la forma scritta. A questa regola si solleva un eccezione:
l art. 13 co. 5 della suddetta legge, legittima il conduttore, ove il locatore abbia preteso
l instaurazione di un rapporto di locazione non scritto (locazione di fatto), a ricorre dinnanzi al
giudice per ottenere la riconduzione della fattispecie locativa alle condizioni di legge.
12
BRECCIA-BRUSCUGLIA, Diritto privato, (parte seconda), cit., 670 .
13
La norma supplisce quando si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per
l esercizio di una professione, di un industria o d i un commercio, la durata s intende convenuta in