INTRODUZIONE 
V 
 
Introduzione 
La problematica del riciclaggio del denaro sporco è sicuramente di 
grande interesse ed attualità: mai come oggi, in un mondo globalizzato ed 
interconnesso, assumono sempre più rilevanza le condotte criminali tese 
ad occultare i proventi di delitto. Enormi quantità di denaro, 
opportunamente ‚ripulite‛ delle tracce illecite, assumono un valore 
‚reale‛, diventando risorse economico-finanziarie a tutti gli effetti, 
suscettibili di essere immesse nel circuito lecito con gravissimo pericolo 
per l’economia legale e per il rispetto delle regole della concorrenza. Il 
denaro di provenienza criminosa innesca una spirale, un gorgo senza fine 
che divora l’economia lecita: per tale motivo il riciclaggio viene definito 
come una delle forme più insidiose di manifestazione della moderna 
criminalità
1
. In questo contesto è evidente come la lotta al fenomeno 
criminale assuma un compito fondamentale nel contrasto alla criminalità 
organizzata, anche transnazionale, poiché «il vero tallone d’Achille delle 
organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi 
movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose»
2
. 
Previsto dall’attuale art. 648-bis del codice penale, situato in chiusura 
del Capo II del Titolo XIII del codice penale (intitolato ai Delitti contro il 
patrimonio mediante frode) il riciclaggio dei proventi illeciti costituisce senza 
dubbio una figura delittuosa molto dibattuta in dottrina, frutto di una 
complessa evoluzione normativa tesa a contrastare le più avanzate forme 
di criminalità organizzata ed economica. A questa disposizione viene 
                                                   
1 
P.L. VIGNA, in Prefazione a S. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, 
Milano, 2009. 
2
 G. FALCONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, ora in La posta in gioco, Milano, 
2010, p. 237.
INTRODUZIONE 
VI 
 
affiancata, a far data dal primo gennaio 2015, la fattispecie di 
‚autoriciclaggio‛, art. 648ter.1 c.p., introdotta da L. n. 186/2014, che ne 
riproduce, pur con talune peculiarità, le caratteristiche fondamentali. 
Questioni interpretative di rilievo, di cui si darà contezza nella 
presente trattazione, si sono poste con riguardo agli aspetti strutturali 
della figura criminosa, alla natura del bene giuridico tutelato, all’esatta 
configurazione della condotta tipica e alla sua portata lesiva, fino 
all’individuazione del soggetto attivo ed ai problemi posti dalla c.d. 
clausola di riserva; e questo solo per citare i nodi esegetici più rilevanti. 
Se questo è il contesto duole però constatare, come sarà 
successivamente qui illustrato, un’evoluzione disomogenea e disarticolata 
della disciplina di contrasto, specialmente a livello internazionale, per cui 
l’assenza di univoci parametri di riferimento, il difetto di organicità 
complessiva, la scarsa collaborazione da parte di talune giurisdizioni, 
condizionano negativamente l’efficacia complessiva del sistema 
repressivo, compromesso altresì dal fenomeno della c.d. ‚globalizzazione‛ 
e dalla straordinaria agilità delle transazioni di denaro, oggi effettuate 
attraverso gli strumenti tecnologico-informatici che garantiscono rapidità 
e, spesso, anonimato. È proprio l’elevato grado di raffinatezza e 
sofisticatezza delle condotte che ha determinato un’evoluzione continua 
del riciclaggio, prima mero riciclaggio monetario, poi riciclaggio bancario 
ed ora riciclaggio finanziario. La dottrina non ha, peraltro, mancato poi di 
rilevare la scarsa effettività applicativa delle norme penali in materia, forse 
a causa di una formulazione poco chiara delle fattispecie: le norme 
incriminatrici si sono dimostrate, nella maggior parte dei casi, del tutto 
inadeguate sul piano operativo rispetto alle crescenti proporzioni del
INTRODUZIONE 
VII 
 
fenomeno delittuoso; un dato che sembra peraltro comune a molti Paesi in 
Europa. 
Dal punto di vista contenutistico il presente lavoro, con la 
consapevolezza che gli aspetti, gli elementi e le considerazioni qui esposte 
certamente non possono essere considerate esaustive e complete, si 
prefigge di illustrare il fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti, 
riservando particolare attenzione al recente intervento normativo 
introduttivo dell’art. 648ter.1. c.p., rubricato «autoriciclaggio», rispetto al 
quale verrà offerta una riflessione inerente gli aspetti più pregevoli e le 
eventuali criticità. 
L’analisi si articolerà offrendo, in un’ottica criminologica generale, 
un’iniziale ampia panoramica inerente la fenomenologia, cui seguirà una 
disamina degli elementi costitutivi delle due figure criminose, con 
ragionate considerazioni concernenti le elaborazioni dottrinali e 
giurisprudenziali prodotte in anni recenti. A queste riflessioni saranno 
accompagnate considerazioni di carattere comparatistico, alle quali sarà 
affiancata l’illustrazione delle proposte di riforma pervenute all’attenzione 
del Parlamento nell’ultimo anno. La trattazione si concluderà con alcune 
osservazioni circa la nuova disciplina in vigore.
RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI 
9 
 
Capitolo 1.  
RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI 
 
1.1. Premessa - 1.2. Genealogia ed evoluzione del reato - 1.3. Dimensione del fenomeno: l'impatto del riciclaggio 
sull'economia legale - 1.4. Profili internazionali della lotta al riciclaggio - 1.4.1. Iniziative a livello internazionale 
- 1.4.2. Iniziative in seno all’Unione Europea - 1.4.3. Riflessioni critiche. 
 
1.1. Premessa. 
La repressione del fenomeno di riciclaggio mediante sanzione penale 
nell’ordinamento italiano è frutto di scelte di politica criminale recenti: la 
fattispecie rimane, infatti, pressoché sconosciuta fino agli anni ‘80.  
Furono, infatti, gli Stati Uniti il primo Paese al mondo a dotarsi di una 
disciplina riguardante il riciclaggio; il termine money laundering comparve 
già a partire dagli anni ‘70 nel linguaggio mediatico in occasione dello 
scandalo Watergate [1972-1974] con riferimento alle manovre di 
depistaggio economico messe in atto dall’amministrazione Nixon per 
finanziare talune operazioni segrete; la comparsa dell’istituto in esame 
nella case-law statunitense risale tuttavia solo al 1982
1
. L'espressione 
riciclaggio, sorta nell'uso giornalistico e de facto confluita nel mondo 
giuridico, altro non è se non «la trasposizione in termini normativi di una 
metafora: il denaro “sporco” (macchiato dal reato) deve venire “lavato” in circuiti 
finanziari di vario tipo, prima che possa essere reimmesso “pulito” nel mercato»
2
. 
                                                   
1
 B. GILMORE, Money Laundering: The International Aspect, in Hume Papers on Public 
Policy, Edinburgh University Press, 1993, Vol. 1, No. 2, pp. 1-11. 
2
 Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, p. 6.
RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI 
10 
 
Il riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta quindi una conseguenza 
specifica e spesso ineluttabile dell’azione delittuosa, sia nell’ambito della 
‚classica‛criminalità organizzata sia in quello riconducibile alla 
criminalità economica comune (colletti c.d. bianchi, corruttori, evasori); 
per usufruire ‚in sicurezza‛ del profitto illecito risulta infatti essenziale 
«cercare di recidere il cordone ombelicale che lega il denaro, i beni o le altre utilità 
acquisite, ai delitti commessi e che li hanno generati»
3
. 
Dal punto di vista empirico, il fenomeno del money laundering è stato 
protagonista, negli ultimi decenni, di una drammatica diffusione, 
manifestando un’influenza concreta sull’ordine economico e sociale dei 
Paesi più sviluppati. Il riciclaggio di proventi illegali non è infatti fine a se 
stesso, né finalizzato a garantire l’impunità per gli illeciti commessi ma al 
contrario è principalmente funzionale al successivo reinvestimento, sia 
lecito che illecito, sempre con il fine ultimo di accrescere le proprie 
disponibilità. Non a caso il fenomeno è stato definito da taluno come un 
‚moltiplicatore di criminalità‛
4
. 
In ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul 
mercato economico e finanziario, il riciclaggio, in tutti i suoi profili, 
rappresenta indubbiamente una minaccia non solo per il bene 
patrimoniale ma anche – e soprattutto – per il regolare e preciso 
svolgimento delle attività economico-finanziarie, nonché per la puntuale 
ed efficiente amministrazione della giustizia. 
                                                   
3
 P.L. VIGNA, Il fenomeno criminale, in Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le 
norme di contrasto, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, p. 3. 
4
 A.R. CASTALDO — M. NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al 
riciclaggio, Padova, 2010, p. 32.
RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI 
11 
 
1.2.  Genealogia ed evoluzione del reato. 
In letteratura il riciclaggio è stato oggetto di molteplici definizioni ma, 
quella proposta dal Rapporto della Commissione Presidenziale 
Statunitense sul Crimine Organizzato (1984) secondo cui «Il riciclaggio è il 
processo attraverso cui qualcuno nasconde l'esistenza, la fonte illegale, o l'illegale 
utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi»
5
 è 
indubitabilmente considerata ‚classica‛ e assunta a punto di riferimento 
per gli studiosi. 
Questa definizione esprime sinteticamente il fenomeno e 
contemporaneamente non ne cela la complessità: il riciclaggio non è infatti 
facilmente riconducibile ad una serie tassativamente indicata di 
comportamenti, ma può essere identificato con qualsiasi operazione, o 
complesso di operazioni, idoneo a mascherare l'illecita provenienza di 
denaro, beni od utilità, per consentirne l'impiego nei circuiti economici 
legittimi
6
; infatti, elemento costante e comune a questa tipologia di 
operazioni è il profilo criminologico, nella cui prospettiva «il riciclaggio è lo 
stesso fenomeno, in tutte le parti del mondo, per quanto si manifesti sotto forme 
variegate»
7
.  
Risulta evidente che l’obiettivo della criminalità non cambia: 
rimuovere, staccare dal denaro ‚lo sporco", cioè l'insieme delle 
informazioni costituenti il c.d. paper trail, ovvero quella ‚pista di carta‛ in 
                                                   
5
 «The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering 
- Interim report to the President and the Attorney General» (Washington D.C., 1984), in 
cui si legge testualmente: «Money laundering is the process by which one conceals the existence, 
illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear 
legitimate». 
6
 In questo senso, M. ANGELINI, Riciclaggio, in Dig. Disc. Pen. Agg., 2005, p. 3. 
7
 M. ZANCHETTI, Il Riciclaggio di denaro proveniente da reato, cit., p. 3.
RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI 
12 
 
grado di ricondurre il profitto alla sua provenienza criminosa, 
consentendo così al denaro ‚ripulito‛ di essere reimmesso nel circuito 
dell’economia legale.  
Da quanto descritto emerge immediatamente un primo profilo 
d’interesse: le analisi empiriche sul fenomeno hanno tracciato le 
fisionomie di un illecito profondamente trasfigurato dalla complessità 
delle condotte, oggi estese oltre i confini nazionali ed europei; a maggior 
ragione con l’avvento della globalizzazione
8
, il riciclaggio ha assunto una 
fortissima dimensione transnazionale, come del resto riscontrato 
dall'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nella sua 
testimonianza, nel luglio 2009, davanti alla Commissione parlamentare 
antimafia: questi evidenzia, infatti, come la criminalità organizzata, 
predisponendo sapientemente le proprie attività criminali, riesca a 
sfruttare in modo efficace le differenze di disciplina fra Paesi, 
individuando la giurisdizione più favorevole in termini di garanzie di 
impunità e le migliori opportunità per l'impiego dei profitti; conclude 
sottolineando l'improcrastinabile evidente necessità di intervento 
internazionale di contrasto al fenomeno
9
. 
                                                   
8
«La globalizzazione è una maggiore integrazione tra i Paesi e i popoli del mondo, 
determinata dall’enorme riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e 
dall'abbattimento delle barriere artificiali alla circolazione internazionale di beni, servizi, 
capitali, conoscenze e persone» J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, 
2009, p. 9. 
9
 Testualmente: «Nelle sue forme più significative il riciclaggio manifesta una marcata 
attitudine a svolgersi in un contesto internazionale. Articolando la propria azione in molteplici 
giurisdizioni, i criminali tendono a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione 
dell'economia e dall’integrazione dei mercati finanziari. In tale contesto le organizzazioni 
criminali sfruttano la possibilità di arbitraggio tra regolamentazioni, collocando le diverse fasi 
della propria attività nel Paese che offre, per ciascuna di esse, le condizioni più favorevoli in 
termini di maggiori garanzie di impunità, migliori opportunità per l’occultamento dei proventi, 
più elevati margini di profitto per il loro impiego… In questo scenario complesso e articolato 
l'azione di prevenzione contrasto del riciclaggio… non può svolgersi efficacemente nella sola